Art. 23 — Disposizioni in materia di blocco stradale
Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ((ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis,))»; All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale» sono inserite le seguenti: «, nonche' dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 ((, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)).».
Testo vigente dal 4 dicembre 2018
