Art. 2 — Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri

All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al quinto periodo la parola «novanta» e' sostituita dalla seguente: «centottanta»;
  • b)al sesto periodo la parola «novanta» e' sostituita dalla seguente: «centottanta». Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e' autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione e' rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. (( Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l'attivita' di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ANAC provvede allo svolgimento dell'attivita' di cui al medesimo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel sito internet delle prefetture territorialmente competenti attraverso un link di collegamento al sito internet o al portale digitale del soggetto gestore)) Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 4 dicembre 2018

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 2018 al 4 dicembre 2018. 200 parole aggiunte.

… e' rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. aggiunto: Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l'attivita' di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ANAC provvede allo svolgimento dell'attivita' di cui al medesimo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel sito internet delle prefetture territorialmente competenti attraverso un link di collegamento al sito internet o al portale digitale del soggetto gestore Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art2 · fonte del testo

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