Art. 9 — Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera

Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) 'domanda reiterata': un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che e' stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2"));

  • a)all'articolo 7 il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
  • a)debbono essere estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
  • b)debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
  • c)debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;
  • d)hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;
  • e)manifestano la volonta' di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»;
  • b)all'articolo 28-bis:
  • 1)dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso previsto dall'articolo ((28, comma 1, lettera c-ter), e dall'articolo)) 29, comma 1, lettera b), la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni. 1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli ((, e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-ter))). In tali casi la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. 1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»;
  • 2)al comma 2, la lettera b) e' abrogata;
  • 3)al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero» sono soppresse;
  • c)all'articolo 29, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' abrogato;
  • d)dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente: «Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). - 1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda e' considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.»;
  • e)all'articolo 35-bis:
  • 1)al comma 3, lettera d), le parole «di cui all'art. 28-bis, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 28-bis, commi 1-ter e 2,»;
  • 2)al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di ((...)) 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39. (( Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci. 2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2-bis e' autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39))

Testo vigente dal 4 dicembre 2018

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 162/2020

    Altra decisione
    23 luglio 2020

    È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Governo costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.l. n. 113 del 2018 e della legge di conversione n. 132 del 2018, promosse dalla Regione Piemonte, rispettivamente in riferimento all'art. 77 ed agli artt. 70 e 72 Cost., e, in via subordinata, degli artt. 1, 9, 12, commi 5 e 6, 13 e 14 del suddetto d.l., per violazione degli artt. 2, 3, 10, 32, 38, 97, 114, 117, primo comma, in relazione agli artt. 2, 3, 5, 6 e 8 CEDU, 117, terzo, quarto e settimo comma, 118 e 119 Cost., nonché degli artt. 21, comma 1, lett. a ), 30, comma 1, e 31- ter del medesimo d.l., per violazione degli artt. 2, 3, 10, 32, 42, 47, secondo comma, 97, 117, primo comma, in relazione all'art. 8 CEDU, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119, quinto comma, Cost. Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 267 del 2019, n. 211 del 2019, n. 190 del 2019, n. 183 del 2019 e n. 136 del 2019 ).

    Art. 77 cost. · Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 2018 al 4 dicembre 2018. 8 parole tolte, 190 parole aggiunte in 3 capoversi.

Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: aggiunto: 0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) 'domanda reiterata': un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che e' stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2";

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso previsto dall'articolo aggiunto: 28, comma 1, lettera c-ter), e dall'articolo 29, comma 1, lettera b), la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della … dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlliaggiunto: , e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-ter). In tali casi la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle …

2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di tolto: 465.228,75 euro per l'anno 2018 eaggiunto: ... 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39. aggiunto: Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci. 2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2-bis e' autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art9 · fonte del testo

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