Art. 4 — Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali

Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 18:
  • 1)al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per l'inserimento socio-lavorativo o»;
  • 2)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»;
  • b)all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo il primo periodo ((sono inseriti i seguenti)): «I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»;
  • b-bis)((all'articolo 18-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo"));
  • c)all'articolo 18-ter, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o». All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 3,». All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Testo vigente dal 2 dicembre 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 2025 al 2 dicembre 2025. 4 parole tolte, 28 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo il primo periodo tolto: e' inserito il seguente aggiunto: sono inseriti i seguenti: «I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare … 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»aggiunto: ;

aggiunto: b-bis) all'articolo 18-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-10-03;146~art4 · fonte del testo

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