Art. 28 — Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o piu' settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni comunali o provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalita' l'attivita' amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.». 5 All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento definitivo".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno - 24 luglio 2019 n. 195 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2019 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 1, del d.l. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2018".

Testo vigente dal 1 agosto 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 28, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 195/2019

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 2019

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 5, 97, secondo comma, 114, 118, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost. - l'art. 28, comma 1, del d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2018, che ha introdotto nell'art. 143 del t.u. enti locali - il quale regola lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso - la possibilità per il prefetto, in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, di indicare i prioritari interventi di risanamento, assegnando un termine per la loro adozione, scaduto il quale all'amministrazione inadempiente subentra un commissario ad acta . La disposizione impugnata dalla Regione Umbria lede l'autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali territoriali e viola il principio di legalità dell'azione amministrativa, poiché il presupposto positivo del potere sostitutivo prefettizio è disegnato in termini vaghi, ampiamente discrezionali e assai meno definiti di quelli del potere governativo di scioglimento di cui all'art. 141 t.u. enti locali, pur essendo il primo agganciato a quest'ultimo come occasionale appendice procedimentale. L'insufficiente determinazione del presupposto del potere sostitutivo extra ordinem risulta inoltre aggravata dalla latitudine del suo contenuto atipico e indifferenziato, costituito dalla diretta individuazione, ampiamente discrezionale, di "prioritari interventi di risanamento", mentre invece ogni potere amministrativo deve essere determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell'azione amministrativa. La norma impugnata, infine, considerata la sua ampia incidenza nell'attività di Comuni e Province, avrebbe dovuto essere rispettosa della leale collaborazione, prevedendo l'adozione della delibera del Governo o il decreto del Ministro dell'interno anziché lasciare l'esercizio di un potere sostitutivo ampiamente discrezionale a livello meramente amministrativo dei poteri del prefetto. ( Precedenti citati: sentenze n. 33 del 2019, n. 29 del 2019, n. 115 del 2011 e n. 103 del 1993 ). Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, previsto dall'art. 143 del t.u. enti locali, è una misura governativa straordinaria di carattere sanzionatorio, funzionale all'esigenza di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o similare. ( Precedente citato: sentenza n. 182 del 2014 ). La previsione del potere sostitutivo del Governo, di cui all'art. 120, secondo comma, Cost., fa sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze e, quindi, occorre che tale potere sia rispettoso delle autonomie locali. Esso è voluto, a prescindere dal riparto delle competenze amministrative, per garantire interessi essenziali, quali la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica dell'ordinamento, e implica l'assunzione di responsabilità politica del potere esecutivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2014, n. 236 del 2004 e n. 43 del 2004 ).

    Art. 21-bis Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 28 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 21 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 196/2019

    Altra decisione
    24 luglio 2019

    È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, del d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., in legge n. 132 del 2018 (che ha aggiunto il comma 7- bis all'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000), promosse dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 3, 5, 23, 25, 27, 77, 97, 114, 117, commi primo, secondo e terzo, 118, commi primo e secondo, 119 e 120, secondo comma, Cost., agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 44 e 46 dello statuto speciale, nonché in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU e al d.lgs. n. 234 del 2001. La rinuncia al ricorso in via principale, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

    Art. 28 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 agosto 2019

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 2018 al 1 agosto 2019. 2 parole tolte.

… gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.». tolto: 1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, … elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento definitivo"aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno - 24 luglio 2019 n. 195 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2019 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 1, del d.l. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2018".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art28 · fonte del testo

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