Art. 7 — Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali

[1]Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

[2]e h-bis) sono abrogate;

  • b)all'articolo 18-bis, comma 1, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" e' inserita la seguente: "558-bis,";
  • c)all'articolo 19:
  • 1)al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
  • 2)al comma 1.2: 2.1) al primo periodo, dopo le parole: "la Commissione territoriale trasmette" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,"; 2.2) il secondo periodo e' soppresso;
  • 3)al comma 2, lettera d-bis): 3.1) le parole: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravita', non adeguatamente curabili nel Paese di origine"; 3.2) le parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" sono soppresse;
  • d)all'articolo 20-bis:
  • 1)al comma 1, la parola: "grave" e' sostituita dalle seguenti: "contingente ed eccezionale";
  • 2)al comma 2: 2.1) dopo la parola: "rinnovabile" sono inserite le seguenti: "per un periodo ulteriore di sei mesi"; 2.2) la parola: "grave" e' sostituita dalla seguente: "eccezionale"; 2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia gia' ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente. I permessi di soggiorno gia' rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validita', sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facolta' di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge. 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 dicembre 2025, n. 201

6

Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini, gia' presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025.

Testo vigente dal 31 dicembre 2025

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13088/2026

    7 maggio 2026

    In materia di protezione internazionale, la domanda reiterata proposta in epoca successiva all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 50 del 2023, rimane assoggettata alla nuova disciplina, benché meno favorevole al richiedente, dovendo infatti ritenersi domanda nuova ed autonoma rispetto a quella in precedenza presentata.

    Art. 7 · Art. 6 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di maggio 2026, p. 28 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2892/2026

    9 febbraio 2026

    In tema di protezione internazionale, la parziale abrogazione dell'art. 19 del TUI - per come modificato dall'art. 7 del d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023 - ha fatto venire meno solo i criteri e le modalità dell'accertamento del diritto fondamentale alla tutela della vita privata e familiare, di cui l'art. 8 della CEDU rappresenta una fonte convenzionale che coesiste e interagisce con la fonte costituzionale, la quale, riconoscendo la insopprimibile dignità umana all'art. 3, parimenti lo tutela quale diritto che contribuisce a far vivere una vita libera e dignitosa. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo la quale non sussistevano i requisiti per il riconoscimento della protezione complementare, poiché il ricorrente non poteva essere considerato un immigrato "stabilito", in ragione degli esigui elementi di inserimento sociale maturati in forza di un permesso semestrale provvisorio e, quindi, frutto di una permanenza solo precaria sul territorio nazionale).

    Art. 7 · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di febbraio 2026, p. 21 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1011/2026

    19 gennaio 2026

    La rivisitazione dell'istituto della protezione complementare, a opera del d.l. n. 20 del 2023, conv. in l. n. 50 del 2023, non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali; ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o privata, pur se il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione complementare, adottato dal Tribunale senza alcuna verifica del percorso di inserimento compiuto dall'interessato, in quanto asseritamente preclusa dalla qualità di soggiornante irregolare, c.d. non-settled migrant).

    Art. 7 · Art. 10 cost. · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di gennaio 2026, p. 28 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29593/2025

    10 novembre 2025

    In tema di protezione complementare, così come disciplinata dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice, nel confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali, deve mirare alla massima espansione delle garanzie, considerando che la stessa elencazione delle libertà democratiche di cui all'art. 10, comma 3, Cost. trova ancoraggio e presupposto nel diritto fondamentale ad uno standard minimo di dignità della vita, che, in virtù del precetto costituzionale, è dovere dello Stato democratico italiano riconoscere a chiunque.

    Art. 7 · Art. 10 cost. · Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di novembre 2025, p. 21 ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 2023 al 31 dicembre 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 31 dicembre 2025, n. 201

    Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini, gia' presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-10;20~art7 · fonte del testo

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