Art. 7 — Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali
[1]Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b)
[2]e h-bis) sono abrogate;
- b)all'articolo 18-bis, comma 1, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" e' inserita la seguente: "558-bis,";
- c)all'articolo 19:
- 1)al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
- 2)al comma 1.2: 2.1) al primo periodo, dopo le parole: "la Commissione territoriale trasmette" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,"; 2.2) il secondo periodo e' soppresso;
- 3)al comma 2, lettera d-bis): 3.1) le parole: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravita', non adeguatamente curabili nel Paese di origine"; 3.2) le parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" sono soppresse;
- d)all'articolo 20-bis:
- 1)al comma 1, la parola: "grave" e' sostituita dalle seguenti: "contingente ed eccezionale";
- 2)al comma 2: 2.1) dopo la parola: "rinnovabile" sono inserite le seguenti: "per un periodo ulteriore di sei mesi"; 2.2) la parola: "grave" e' sostituita dalla seguente: "eccezionale"; 2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia gia' ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente. I permessi di soggiorno gia' rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validita', sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facolta' di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 31 dicembre 2025, n. 201
6Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini, gia' presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025.
Testo vigente dal 31 dicembre 2025
