Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 4:
  • 1)al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
  • 2)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
  • b)all'articolo 5:
  • 1)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e' assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.»;
  • 2)al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;
  • c)l'articolo 5-bis e' abrogato. 8
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 31 luglio 2020, n. 186 (in G.U. 1ª s.s. 5/8/2020, n. 32), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale delle restanti disposizioni dell'art. 13 del d.l. n. 113 del 2018".

Testo vigente dal 6 agosto 2020

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 186/2020

    Ha colpito questo articolo
    31 luglio 2020

    Laddove più ordinanze di rimessione formalmente censurino disposizioni diverse, in caso di identità del petitum si rende opportuna la loro trattazione congiunta affinché i relativi giudizi siano decisi con un'unica sentenza. (Nel caso di specie, sono riuniti i giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1- bis , del d.lgs. n. 142 del 2015 e dell'art. 13, comma 1, lett. a , n. 2, del d.l. n. 113 del 2018). ( Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2020 e n. 79 del 2020 ).

    Art. 13 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 129/2022

    Questione inammissibile
    26 maggio 2022

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Salerno in riferimento agli artt. 2, 3 e 16 Cost. - dell'art. 4, comma 1- bis , del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a ), n. 2), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica. La sentenza n. 186 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente. ( Precedenti: O. 47/2021 - mass. 43680; O. 225/2020 - mass. 42653; O. 220/2020 - mass. 42762; O. 203/2020 - mass. 42586; S. 186/2020 - mass. 43203; O. 125/2020 - mass. 42579; O. 105/2020 - mass. 43436 ).

    Art. 13 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 16 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 47/2021

    Questione inammissibile
    23 marzo 2021

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Salerno, Ferrara e Palermo in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2, par. 1, Prot. n. 4 CEDU, nonché in relazione all'art. 12 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - dell'art. 4, comma 1- bis , del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a ), n. 2), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 132 del 2018, secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica. La sentenza n. 186 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dai rimettenti. ( Precedenti citati: ordinanze n. 225 del 2020, n. 220 del 2020, n. 203 del 2020, n. 186 del 2020, n. 125 del 2020 e n. 105 del 2020 ).

    Art. 13 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 16 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 6 agosto 2020

Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 2018 al 6 agosto 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 31 luglio 2020, n. 186 (in G.U. 1ª s.s. 5/8/2020, n. 32), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale delle restanti disposizioni dell'art. 13 del d.l. n. 113 del 2018".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art13 · fonte del testo

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