Art. 14 — Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza

Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato;
  • a-bis)dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: "Art. 9.1. - 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
  • b)all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;
  • c)dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente: «Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e' di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda. 2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132»;
  • d)dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza e' adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.». ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2020, N. 130)). Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana e' stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;».

Testo vigente dal 22 ottobre 2020

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 25/2025

    Ha colpito questo articolo
    7 marzo 2025

    È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR per l’Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 18, comma 1, lettere a) e b), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 14, comma 1, lett. a-bis), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., nella parte in cui impone il requisito della conoscenza linguistica per l’attribuzione della cittadinanza italiana senza esonerare il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico. Il parametro costituzionale evocato risulta del tutto inconferente, perché non è quello per il tramite del quale la norma internazionale assume la capacità di condizionare la normazione interna: né con riferimento al suo primo comma, in quanto non si lamenta la violazione del diritto internazionale consuetudinario, bensì di quello pattizio, né con riferimento al suo secondo comma, poiché la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità non è un trattato avente a oggetto la condizione giuridica dello straniero, configurandosi semmai come obbligo internazionale la cui violazione sarebbe in ipotesi riconducibile all’art. 117, primo comma, Cost. (Precedente: S. 236/2012 - mass. 36661).

    Art. 14 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 2018 al 22 ottobre 2020. 28 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.». tolto: Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2020, N. 130. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art14 · fonte del testo

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