[1](( (Modifiche all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di unita' familiare).))

[2](( All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: "per asilo, per" sono sostituite dalle seguenti: "in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale o per";
  • b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, devono avere maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), c) e d), un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale". Restano ferme le deroghe previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla normativa dell'Unione europea.

Testo vigente dal 11 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145~art12ter · fonte del testo

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