Art. 19-ter — Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65
1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali e' conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi regolamenti, nonche' nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessita' dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza
Testo vigente dal 1 gennaio 2020
