Art. 21 — Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane

All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «presidi sanitari,»;
  • b)dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti: «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,». (( All'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e' inserito il seguente: "Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, il questore puo' disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi. 2. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere limitato a specifiche fasce orarie e non puo' avere una durata inferiore a sei mesi ne' superiore a due anni. Il divieto e' disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. 3. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. 4. Il questore puo' prescrivere alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o piu' volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato. 5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 6. La violazione del divieto di cui al presente articolo e' punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro". 1-quater. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza," sono inserite le seguenti: "di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,"))

Testo vigente dal 4 dicembre 2018

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 162/2020

    Altra decisione
    23 luglio 2020

    È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Governo costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.l. n. 113 del 2018 e della legge di conversione n. 132 del 2018, promosse dalla Regione Piemonte, rispettivamente in riferimento all'art. 77 ed agli artt. 70 e 72 Cost., e, in via subordinata, degli artt. 1, 9, 12, commi 5 e 6, 13 e 14 del suddetto d.l., per violazione degli artt. 2, 3, 10, 32, 38, 97, 114, 117, primo comma, in relazione agli artt. 2, 3, 5, 6 e 8 CEDU, 117, terzo, quarto e settimo comma, 118 e 119 Cost., nonché degli artt. 21, comma 1, lett. a ), 30, comma 1, e 31- ter del medesimo d.l., per violazione degli artt. 2, 3, 10, 32, 42, 47, secondo comma, 97, 117, primo comma, in relazione all'art. 8 CEDU, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119, quinto comma, Cost. Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 267 del 2019, n. 211 del 2019, n. 190 del 2019, n. 183 del 2019 e n. 136 del 2019 ).

    Art. 77 cost. · Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 195/2019

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via di azione dell'art. 21, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., sono ammissibili le censure proposte in riferimento ai parametri estranei al riparto di competenze legislative. Le Regioni ricorrenti hanno adeguatamente motivato in ordine alla ridondanza della dedotta lesione di parametri (artt. 3 e 32 Cost.) che, pur non attenendo direttamente alla competenza legislativa regionale, riguardano la tutela della salute, rientrante tra le materie di competenza concorrente. Secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze tra Stato e Regioni solo a due condizioni: quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e quando le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul riparto delle competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito. In particolare, la ridondanza del vizio sulle competenze regionali e locali deve essere argomentata in relazione allo specifico contenuto normativo del decreto e alla idoneità dello stesso ad obbligare la Regione a esercitare le proprie attribuzioni in conformità ad una disciplina legislativa statale in contrasto con norme costituzionali. ( Precedente citato: sentenza n. 194 del 2019 ).

    Art. 21-bis Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 28 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 21 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 2018 al 4 dicembre 2018. 433 parole aggiunte.

b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti: «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,». aggiunto: All'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e' inserito il seguente: "Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, il questore puo' disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi. 2. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere limitato a specifiche fasce orarie e non puo' avere una durata inferiore a sei mesi ne' superiore a due anni. Il divieto e' disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. 3. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. 4. Il questore puo' prescrivere alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o piu' volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato. 5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 6. La violazione del divieto di cui al presente articolo e' punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro". 1-quater. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza," sono inserite le seguenti: "di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art21 · fonte del testo

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