Art. 20-bis — Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive
1. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: "Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento"
Testo vigente dal 1 gennaio 2020
