L'articolo 633 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro ((anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede)) d'ufficio se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone o se il fatto e' commesso da persona palesemente armata. Se il fatto e' commesso da due o piu' persone, la pena per i promotori o gli organizzatori e' aumentata".

Testo vigente dal 18 dicembre 2018

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 162/2020

    Altra decisione
    23 luglio 2020

    È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Governo costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.l. n. 113 del 2018 e della legge di conversione n. 132 del 2018, promosse dalla Regione Piemonte, rispettivamente in riferimento all'art. 77 ed agli artt. 70 e 72 Cost., e, in via subordinata, degli artt. 1, 9, 12, commi 5 e 6, 13 e 14 del suddetto d.l., per violazione degli artt. 2, 3, 10, 32, 38, 97, 114, 117, primo comma, in relazione agli artt. 2, 3, 5, 6 e 8 CEDU, 117, terzo, quarto e settimo comma, 118 e 119 Cost., nonché degli artt. 21, comma 1, lett. a ), 30, comma 1, e 31- ter del medesimo d.l., per violazione degli artt. 2, 3, 10, 32, 42, 47, secondo comma, 97, 117, primo comma, in relazione all'art. 8 CEDU, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119, quinto comma, Cost. Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 267 del 2019, n. 211 del 2019, n. 190 del 2019, n. 183 del 2019 e n. 136 del 2019 ).

    Art. 77 cost. · Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 2018 al 18 dicembre 2018. 1 parola aggiunta.

… a euro 1.032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni aggiunto: e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art30 · fonte del testo

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