Art. 27 — Somministrazione irregolare
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Abrogato dal 25 giugno 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Abrogato dal 25 giugno 2015
2 pronunce che riguardano l’art. 27, dalle Rassegne del Massimario.
Ai fini della qualificazione dell'operazione economica rilevante ai fini tributari, la distinzione tra appalto e illecita somministrazione di manodopera non può essere fondata sul solo richiamo alla sentenza del giudice del lavoro e alle deposizioni testimoniali ivi raccolte, ma deve essere accertata in concreto dal giudice tributario, mediante la verifica circa la sussistenza - o meno - dei requisiti strutturali dell'appalto, e segnatamente dell'effettivo esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e dell'assunzione del rischio d'impresa.
Art. 27 · Art. 1655 c.c. · Art. 29 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
Rassegna di giugno 2026, p. 260
L'irregolarità della somministrazione di lavoro, prevista dall'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile), comporta che il lavoratore illegittimamente somministrato possa agire nei confronti dell'utilizzatore per ottenere la costituzione, alle sue dipendenze, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dall'inizio della somministrazione, con conseguente obbligo dell'utilizzatore di ripristino del rapporto medesimo e di risarcimento del danno secondo i criteri della mora accipiendi, senza che possa applicarsi il sistema della forfettizzazione del danno per il periodo cd. "intermedio" di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis applicabile), stante la sua natura speciale e derogatoria rispetto ai principi generali, che ne impedisce un'interpretazione analogica.
Art. 27 · Art. 20 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 · Art. 21 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 · Art. 1223 c.c.
Tutte le 21 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2010 al 25 giugno 2015. 215 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art27 · fonte del testo
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