Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. ((1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attivita' oggetto dell'appalto e del subappalto)) In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49. PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49. PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis. 29 L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuita' che determinano una specifica identita' di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attivita' di impresa o professionale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99

29

Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi".

Testo vigente dal 1 maggio 2024

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 29, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20766/2026

    19 giugno 2026

    Ai fini della qualificazione dell'operazione economica rilevante ai fini tributari, la distinzione tra appalto e illecita somministrazione di manodopera non può essere fondata sul solo richiamo alla sentenza del giudice del lavoro e alle deposizioni testimoniali ivi raccolte, ma deve essere accertata in concreto dal giudice tributario, mediante la verifica circa la sussistenza - o meno - dei requisiti strutturali dell'appalto, e segnatamente dell'effettivo esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e dell'assunzione del rischio d'impresa.

    Art. 29 · Art. 1655 c.c. · Art. 27 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

    Rassegna di giugno 2026, p. 260

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17726/2026

    3 giugno 2026

    Nell'ipotesi di contratto d'appalto stipulato con un consorzio, il vincolo contrattuale sussistente tra il committente e il consorzio, e tra quest'ultimo e le società consorziate, fa sì che il committente sia solidalmente responsabile, ex art. 29, comma 2, del d.lgs n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, e dalla l. n. 92 del 2012, per gli inadempimenti delle consorziate, da considerarsi effettive appaltatrici, dovendo, invece, escludersi una corresponsabilità solidale del consorzio per quegli stessi inadempimenti, salvo il caso in cui risulti che esso stesso ha assunto i lavoratori o stipulato il contratto da cui deriva l'obbligazione nella sua veste di mandatario della singola consorziata, atteso che il contratto di consorzio, di cui all'art. 2602 c.c., non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra l'uno e le altre, ma unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti.

    Art. 29 · Art. 2602 c.c. · Art. 2615 c.c. · Art. 1372 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 190

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 30198/2025

    16 novembre 2025

    In tema di appalto di opere e servizi, il lavoratore che agisca contro l'appaltatore ed il committente, facendo valere, nei confronti di quest'ultimo, la responsabilità solidale con il primo ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, può adire il giudice del luogo ove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto anche per la domanda proposta nei confronti del committente, dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta nei confronti dell'appaltatore ricorra una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense ex art. 31 e ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali inderogabili di cui all'art. 413 c.p.c., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l'una o l'altra delle cause connesse.

    Art. 29 · Art. 31 c.p.c. · Art. 413 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 106 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 25648/2025

    18 settembre 2025

    La competenza per territorio in ordine ad una controversia relativa alla sussistenza dell'obbligo contributivo del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 si determina in base all'art. 444, comma 3, c.p.c., prevalendo il criterio della "contiguità" con la sede amministrativa di gestione dei rapporti contributivo-assicurativi rispetto ad altri criteri di collegamento con il committente medesimo. (Nella specie la S.C., con riferimento a una controversia di accertamento negativo del credito contributivo promossa da un'impresa cui l'INPS aveva richiesto, quale responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. cit., il versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro subappaltatore di lavorazioni da essa commissionate, ha dichiarato la competenza del giudice della sede dell'ufficio dell'ente deputato a gestire il rapporto contributivo con detto datore di lavoro, e non quella del giudice della sede dell'impresa committente).

    Art. 29 · Art. 444 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 106 ↗

Tutte le 66 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 254/2017

    Questione infondata
    6 dicembre 2017

    Ove il rimettente, verificata la possibilità di una lettura costituzionalmente adeguata della disposizione censurata, abbia ritenuto di escluderla, la condivisibilità o meno di tale soluzione attiene al merito e non all'ammissibilità della questione sollevata. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, sotto detto profilo, della questione di legittimità costituzionalità dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003).

    Art. 29 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 254/2014

    Illegittimità dichiarata
    13 novembre 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell'appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell'appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili e le somme aggiuntive. L'evocato parametro non può infatti ritenersi leso dalla circostanza che la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore dettata dall'art. 21 del d.l. n. 5 del 2012 - che ha espressamente escluso l'estensione della responsabilità del primo alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive - si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, essendo conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo. L'applicazione di un trattamento differenziato alle medesime fattispecie, ma in momenti diversi, non contrasta di per sé con il principio di uguaglianza poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. - Per il costante orientamento secondo cui il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche, v. le citate ordinanze nn. 25/2012, 224/2011, 61/2010, 170/2009, 212/2008 e 77/2008.

    Art. 36-bis Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 · Art. 3 Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 5/2013

    Questione inammissibile
    18 gennaio 2013

    È manifestamente inammissibile sotto un duplice profilo la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., avente ad oggetto l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, censurato nella formulazione che recita: «in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». Innanzitutto, il rimettente omette di motivare in ordine alla ritenuta applicabilità al caso di specie della disposizione censurata proprio nella versione specificamente sottoposta allo scrutinio della Corte, come novellata dall'art. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006. In secondo luogo, tale ultima disposizione, sostituendo il testo del citato art. 29, comma 2, nei termini in cui esso forma oggetto di censura, all'interno del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, ha trasformato la natura della norma in questione da legge in senso materiale a legge in senso formale, così affrancandola dal vizio di eccesso di delega - è citata l'ordinanza n. 123 del 2002. - Sulla pertinenza dell'art. 76 Cost. unicamente ai rapporti tra legge delegante e decreto legislativo delegato sono citate le ordinanze n. 89 del 2009, n. 150 del 2006, n. 253 del 2005, n. 294, n. 159 del 2004 e la sentenza n. 218 del 1987.

    Art. 29 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 2003

2003oggi
  1. 1 maggio 2024 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 2 marzo 2024 — 1 maggio 2024per 2 mesi
  3. 17 marzo 2017 — 2 marzo 2024per 7 anni
  4. 23 luglio 2016 — 17 marzo 2017per 8 mesi
  5. 13 dicembre 2014 — 23 luglio 2016per un anno
  6. 23 agosto 2013 — 13 dicembre 2014per un anno
  7. 18 luglio 2012 — 23 agosto 2013per un anno
  8. 7 aprile 2012 — 18 luglio 2012per 3 mesi
  9. 1 gennaio 2007 — 7 aprile 2012per 5 anni
  10. 26 ottobre 2004 — 1 gennaio 2007per 2 anni
  11. 9 ottobre 2003 — 26 ottobre 2004testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2024 al 1 maggio 2024. 14 parole tolte, 30 parole aggiunte.

… utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. aggiunto: 1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e tolto: nell'eventuale subappalto e' corrisposto aggiunto: nel subappalto spetta un trattamento economico tolto: complessivo aggiunto: e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale tolto: maggiormente aggiunto: stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona tolto: il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso aggiunto: strettamente connessi con l'attivita' oggetto dell'appaltotolto: . aggiunto: e del subappalto In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art29 · fonte del testo

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