Art. 28 — Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari

All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «Il committente che ha eseguito il pagamento» sono inserite le seguenti: «e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e». Al fine di potenziare le attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibile all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso. Ai soli fini della validita' e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a)il comma primo e' sostituito dal seguente: «I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilita' e' commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»; b)al comma terzo e' aggiunto il seguente periodo: «Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.». Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: «, 36» sono soppresse.

Testo vigente dal 13 giugno 2025 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 28, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 10381/2026

    20 aprile 2026

    In tema di giudizio tributario, è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al difensore dell'ex liquidatore e ultimo legale rappresentante della società estinta dopo la scadenza del termine di differimento quinquennale, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, non essendo applicabile in tal caso il principio di ultrattività del mandato ad litem, che legittima il procuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente la notifica della sentenza o della impugnazione, in quanto la temporanea permanenza in vita della società costituisce una mera fictio iuris, prevista ai soli fini della definizione dei rapporti fiscali pendenti nei confronti di un soggetto non più esistente.

    Art. 28 · Art. 2465 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 406 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24135/2025

    28 agosto 2025

    Nel caso di estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente successione dei soci partecipanti alla compagine societaria, detto fenomeno successorio comporta, quanto alle obbligazioni tributarie già sorte in capo alla società poi estinta, il subentro dei soli soci che rivestono tale qualità al momento della cancellazione della società.

    Art. 28 · Art. 2495 c.c. · Art. 36 Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 408 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24023/2025

    27 agosto 2025

    In tema di responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta, la notifica dell'avviso di accertamento ex art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, al fine di far valere la responsabilità del socio, non richiede la previa decorrenza del termine quinquennale dalla cancellazione della società ex art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, in quanto la fictio iuris della persistenza della società ai soli fini fiscali, in deroga alla disciplina comune di cui all'art. 2495 c.c., non può precludere l'esigenza di far valere, anche con urgenza, le responsabilità di chi dalla cessazione dell'attività sociale ha ricevuto (o si ritiene abbia ricevuto) assegnazioni patrimoniali. (Fattispecie nella quale all'avviso di accertamento nei confronti della società, notificato a quest'ultima prima della sua cancellazione e divenuto definitivo per mancata impugnazione, era seguita la notificazione dell'atto impositivo nei confronti del socio unico, prima della scadenza del quinquiennio dall'evento estintivo).

    Art. 28 · Art. 2495 c.c. · Art. 36 Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 407 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13862/2025

    25 maggio 2025

    In tema di accertamento tributario, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese anteriormente al 13/12/2014, data di entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 (norma che non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e, quindi, priva di efficacia retroattiva), determina l'estinzione dell'ente e la cessazione della sua capacità processuale ad agire e a essere convenuta in giudizio in persona del liquidatore e tale difetto è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

    Art. 28 · Art. 2495 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 383 ↗

Tutte le 16 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 142/2020

    Questione infondata
    8 luglio 2020

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento - dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, il quale prevede che, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 cod. civ. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese. La scelta del Governo si pone in linea di continuità e complementarità rispetto agli obiettivi di razionalizzazione dell'azione amministrativa in materia di attuazione e accertamento dei tributi perseguiti dalla delega, consentendo all'amministrazione finanziaria di compiere le ordinarie attività di accertamento nonostante l'estinzione della società, agevolando la definizione delle situazioni giuridiche soggettive passive e attive del contribuente. Né la norma censurata determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'amministrazione finanziaria e gli altri creditori sociali, poiché l'interesse fiscale perseguito dalle obbligazioni tributarie giustifica lo scostamento dalla disciplina ordinaria. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 90 del 2018 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, non è configurabile una piena equiparazione fra le obbligazioni pecuniarie di diritto comune e quelle tributarie, per la particolarità dei fini e dei presupposti di queste ultime, che si giustificano con la garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, cui è volto il credito tributario. ( Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2011 e n. 291 del 1997 ).

    Art. 28 Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 13 giugno 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2014 al 13 giugno 2025. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175~art28 · fonte del testo

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