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Impresa
Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo
Decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2006
- Articoli
- 45
- Versioni storiche
- 97
Titolo I — Disposizioni generaliartt. 1-4abrogato
Titolo II — Disponibilità e accesso alle informazioniartt. 5-7abrogato
Titolo III — Vigilanza sulle operazioni infragruppoartt. 8-10abrogato
- Art. 8Operazioni all'interno di un gruppoabrogato
- Art. 9Comunicazioni delle operazioni effettuate all'interno di un gruppoabrogato
- Art. 10Operazioni concluse da imprese di assicurazione diverse da quelle di cui all'articolo 2, da imprese di riassicurazione e da sedi secondarie di imprese di riassicurazioneabrogato
Titolo IV — Disposizioni relative al calcolo della solvibilità correttaartt. 11-29abrogato
Capo I — Ambito di applicazione e metodi di calcolo
- Art. 11Calcolo della situazione di solvibilità correttaabrogato
- Art. 12Applicazione del calcolo della situazione di solvibilità corretta alle imprese di assicurazione controllate o partecipateabrogato
- Art. 13Metodi da utilizzare per il calcolo della situazione di solvibilità correttaabrogato
- Art. 14Metodo basato sul bilancio consolidatoabrogato
- Art. 15Metodo della deduzione e dell'aggregazioneabrogato
- Art. 16Metodo della deduzione del margine di solvibilità minimoabrogato
- Art. 17Criteri di valutazione delle attività e delle passivitàabrogato
Capo II — Criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta
- Art. 18Criterio di proporzionalitàabrogato
- Art. 19Eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilitàabrogato
- Art. 20Trattamento di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilitàabrogato
- Art. 21Trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilitàabrogato
- Art. 22Limiti di utilizzo di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilitàabrogato
- Art. 23Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppoabrogato
Capo III — Trattamento di alcuni soggetti ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta
- Art. 24Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membroabrogato
- Art. 25Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa intermedieabrogato
- Art. 26Inclusione delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzoabrogato
- Art. 27Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzoabrogato
- Art. 28Indisponibilità di informazioni da altri Statiabrogato
Capo IV — Provvedimenti dell'ISVAP
Titolo V — Disposizioni relative alla verifica della solvibilità di un'impresa di partecipazione assicurativa, di un'impresa di riassicurazione o di un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno stato terzo, controllante l'impresa di assicurazioneartt. 30-34abrogato
- Art. 30Verifica della solvibilità dell'impresa controllanteabrogato
- Art. 31Esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllanteabrogato
- Art. 32Principi generali e metodi di calcolo per la verifica della solvibilità dell'impresa controllanteabrogato
- Art. 33Trattamento dell'impresa controllanteabrogato
- Art. 34Provvedimenti dell'ISVAPabrogato
Titolo VI — Collaborazione con le altre autorità di vigilanzaartt. 35-40abrogato
- Art. 35Collaborazione tra autoritàabrogato
- Art. 36Vigilanza ispettiva su imprese con sede legale in altri Stati membriabrogato
- Art. 37Richieste di verifiche ispettive da parte di autorità di altri Stati membriabrogato
- Art. 38Collaborazione in caso di trasferimento degli elementi costitutivi del margineabrogato
- Art. 39Accordi per la concessione di esoneri dall'obbligo di effettuare il calcolo della solvibilità correttaabrogato
- Art. 40Accordi per la concessione di esoneri dagli obblighi di effettuare la verifica di solvibilità della controllanteabrogato
