Art. 6 — Vigilanza informativa
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 1 gennaio 2006. 85 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 trasmettono, anche periodicamente, all'ISVAP, con le modalita' ed i termini da questo stabiliti, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare. Se le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 non forniscono all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto stesso puo' rivolgersi direttamente alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, per acquisire con le modalita' ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 35.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art6 · fonte del testo
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