Art. 12 — Applicazione del calcolo della situazione di solvibilità corretta alle imprese di assicurazione controllate o partecipate
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 1 gennaio 2006. 211 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il calcolo della situazione di solvibilita' corretta viene effettuato anche dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), le quali, a loro volta, sono controllate o partecipate da altra impresa di assicurazione soggetta al medesimo obbligo di calcolo. L'obbligo di cui al comma 1, non si applica alle imprese di assicurazione se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
tolto: a) l'impresa di assicurazione controllante ha la sede legale nel territorio della Repubblica;
tolto: b) l'impresa di assicurazione controllante soddisfa i requisiti di solvibilita' corretta di cui al presente decreto;
tolto: c) l'impresa di cui al comma 1 e le imprese di assicurazione da questa controllate o partecipate dispongono di elementi costitutivi del margine di solvibilita' sufficienti a coprire il margine di solvibilita' minimo;
tolto: d) l'impresa di cui al comma 1 dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' sufficienti a coprire il margine di solvibilita' minimo, dopo aver eliminato i valori delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione controllate o partecipate di cui si deve tenere conto ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta della impresa di assicurazione controllante. L'esistenza delle condizioni di cui al comma 2, deve essere comunicata dall'impresa di cui al comma 1 all'ISVAP, unitamente alla trasmissione del bilancio d'esercizio, secondo le indicazioni stabilite dallo stesso Istituto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art12 · fonte del testo
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