Art. 26 — Inclusione delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 1 gennaio 2006. 226 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, quest'ultima e' considerata come un'impresa di assicurazione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o agli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. Se in uno Stato terzo le imprese di assicurazione sono soggette ad un regime di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e a un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilita' comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE o 79/267/CEE, nonche' di soddisfare tale requisito mediante elementi, che per natura e criteri di valutazione, siano comparabili con quelli previsti dalle citate direttive, l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anziche' applicare le disposizioni sul margine di solvibilita' richiamate nel comma 1, puo' applicare le disposizioni vigenti nello Stato terzo, purche' sia fornita evidenza della comparabilita' in conformita' a quanto previsto dal comma 3. In allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, l'impresa di assicurazione deve fornire evidenza della comparabilita' di cui al comma 2, indicando i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilita' e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art26 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.