Art. 3 — Area della vigilanza supplementare
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 1 gennaio 2006. 170 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare:
tolto: a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2;
tolto: b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2;
tolto: c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. L'ISVAP puo', in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1 aventi sede legale in uno Stato terzo qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 28 e 33, comma 3. L'ISVAP, secondo il proprio prudente apprezzamento, puo' escludere dall'area della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1 quando:
tolto: a) l'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare;
tolto: b) e' inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di detta impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art3 · fonte del testo
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