Art. 2 — Ambito di applicazione e modalità di esercizio della vigilanza supplementare
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 1 gennaio 2006. 156 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'ISVAP esercita la vigilanza supplementare nei confronti delle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che siano:
tolto: a) controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;
tolto: b) controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione;
tolto: c) controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa mista. Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui ai titoli II, III e IV. Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono soggette alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui ai titoli II, III e V. Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera c), sono soggette alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui ai titoli II e III.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art2 · fonte del testo
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