Art. 14 — Metodo basato sul bilancio consolidato
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 1 gennaio 2006. 110 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Secondo il metodo basato sul bilancio consolidato il calcolo della situazione di solvibilita' corretta dell'impresa controllante o partecipante viene effettuato a partire dal bilancio consolidato da questa redatto, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17 e di cui ai capi II e III del presente titolo. La situazione di solvibilita' corretta e' data dalla differenza tra:
tolto: a) gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' calcolati a partire dal bilancio consolidato e la somma:
tolto: 1) del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e
tolto: 2) della quota proporzionale del margine di solvibilita' minimo delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art14 · fonte del testo
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