Art. 17 — Criteri di valutazione delle attività e delle passività
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 1 gennaio 2006. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta le attivita' e le passivita' delle imprese di assicurazione sono valutate in base alle disposizioni nazionali di recepimento nei singoli Stati membri delle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 91/674/CEE, ed in particolare, per le imprese di assicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica, in base alle disposizioni contenute nei decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art17 · fonte del testo
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