Art. 15 — Metodo della deduzione e dell'aggregazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2003 al 1 gennaio 2006. 241 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17, e di cui ai capi II e III del presente titolo, la situazione di solvibilita' corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e' data dalla differenza tra:
tolto: a) la somma:
tolto: 1) degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e
tolto: 2) della quota proporzionale degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata e b)
tolto: la somma:
tolto: 1) del valore contabile dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata nell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e
tolto: 2) del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e
tolto: 3) della quota proporzionale del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata. Nel caso di partecipazione nell'impresa di assicurazione controllata o partecipata detenuta indirettamente, la lettera b), punto 1), del comma 1, comprende il valore contabile dell'impresa di assicurazione detenuta indirettamente iscritto nel bilancio dell'impresa controllante o partecipante diretta, determinato in base alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di partecipazione con detta impresa controllante o partecipante diretta. Inoltre, la lettera a), punto 2), e la lettera b), punto 3), del comma 1, includono le quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione, rispettivamente, degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata, nonche' del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art15 · fonte del testo
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