Art. 13 — Metodi da utilizzare per il calcolo della situazione di solvibilità corretta
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 1 gennaio 2006. 239 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che redigono il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, nonche' le imprese che, pur non soggette a tale obbligo, redigono il bilancio consolidato secondo le disposizioni del titolo III del decreto legislativo stesso, utilizzano il metodo di cui all'articolo 14. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non redigono il bilancio consolidato ai sensi del comma 1, calcolano la situazione di solvibilita' corretta in base al metodo della deduzione e dell'aggregazione di cui all'articolo 15. L'ISVAP puo' autorizzare, su richiesta dell'impresa di assicurazione di cui al comma 2, che il calcolo della situazione di solvibilita' corretta sia effettuato sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilita' minimo di cui all'articolo 16. L'applicazione di tale metodo puo' essere autorizzata solo se tutte le controllate e partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. L'ISVAP, qualora ritenga che sia inopportuno o fuorviante per la valutazione della situazione di solvibilita' corretta applicare il metodo di cui all'articolo 14, puo' imporre alle imprese di assicurazione di cui al comma 1, indicandone le ragioni, l'utilizzo di uno dei metodi di calcolo di cui agli articoli 15 o 16.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art13 · fonte del testo
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