Art. 43 — Modifiche ed integrazioni alla disciplina assicurativa
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 1 gennaio 2006. 250 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 15 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e' abrogato. All'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera: "e-bis) nel caso in cui e' soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di intervento di cui all'articolo 29 dello stesso decreto.". All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera: "e-bis) nel caso in cui e' soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/1978/CE, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di intervento di cui all'articolo 29 dello stesso decreto.". Al punto 1 della parte C dell'allegato III al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dopo le parole: "rami vita." sono aggiunte le seguenti: "Le imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare devono illustrare altresi' la situazione di solvibilita' corretta di cui al titolo IV del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, indicando l'ammontare degli elementi costitutivi del margine e del requisito minimo determinati ai fini del calcolo di detta situazione di solvibilita'. Se l'impresa di assicurazione e' tenuta alla verifica della solvibilita' dell'impresa controllante ai sensi del titolo V del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, dovra' fornire informazione dell'eventuale risultato negativo di tale verifica.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art43 · fonte del testo
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