Art. 8 — Operazioni all'interno di un gruppo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 2005 al 1 gennaio 2006. 231 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP:
tolto: a) le operazioni tra l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 e le imprese, di cui all'articolo 3, comma 1;
tolto: b) le operazioni tra l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 ed una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione stessa o in un impresa di cui all'articolo 3, comma 1. Le operazioni soggette a vigilanza riguardano, tra l'altro:
tolto: a) i finanziamenti;
tolto: b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;
tolto: c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' di cui agli articoli 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
tolto: d) gli investimenti;
tolto: e) le operazioni di riassicurazione;
tolto: f) gli accordi di ripartizione dei costi. Le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica l'idoneita' delle procedure e con provvedimento dispone prescrizioni generali in merito. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilita' di un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 o possano arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art8 · fonte del testo
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