Art. 25 — Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 1 gennaio 2006. 147 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nel caso di calcolo della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione che controlla o detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione o in un'impresa di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, tramite un'impresa di partecipazione assicurativa, la situazione di quest'ultima impresa viene presa in considerazione nel seguente modo:
tolto: a) si considera un margine di solvibilita' minimo pari a 0;
tolto: b) gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' sono desumibili dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. L'impresa di assicurazione, in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, deve fornire evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie con apposito modello redatto in conformita' a quanto stabilito dall'ISVAP con proprio provvedimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art25 · fonte del testo
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