Art. 1 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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4 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 2005 al 1 gennaio 2006. 615 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Agli effetti del presente decreto si intende per:
tolto: a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;
tolto: b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea;
tolto: c) impresa di assicurazione: un'impresa autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;
tolto: d) impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo: impresa che, se avesse sede legale nell'Unione europea, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;
tolto: e) impresa di riassicurazione: un'impresa, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
tolto: f) impresa controllante: un'impresa che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. E' in ogni caso considerata controllante l'impresa che, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa;
tolto: g) impresa controllata: un'impresa che si trova nella situazione di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. E' in ogni caso considerata controllata un'impresa su cui un'altra ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante;
tolto: h) partecipazione: una partecipazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o comunque quella che consente l'esercizio di una influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. E' in ogni caso considerata partecipazione il fatto di detenere almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa;
tolto: i) impresa partecipante: un'impresa che detiene direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite societa' controllata, una partecipazione ai sensi della lettera h), ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
tolto: l) impresa partecipata: un'impresa in cui e' detenuta direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite societa' controllata, una partecipazione ai sensi della lettera h), ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
tolto: m) impresa di partecipazione assicurativa: un'impresa controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE;
tolto: n) impresa di partecipazione assicurativa mista: un'impresa controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;
tolto: o) margine di solvibilita' minimo: ammontare del margine di solvibilita' richiesto ai sensi dell'articolo 16-bis della direttiva 73/239/CE e dell'articolo 19 della direttiva 79/267/CE;
tolto: p) elementi costitutivi del margine di solvibilita': elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 73/239/CE e dell'articolo 18 della direttiva 79/267/CE.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art1 · fonte del testo
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