Art. 41 — Inosservanza delle disposizioni relative alle comunicazioni delle operazioni infragruppo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 1 gennaio 2006. 152 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 9, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Se l'omissione riguarda una operazione da cui deriva pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa da lire venti milioni a lire cento milioni. Il ritardo, l'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione preventiva di cui all'articolo 9, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione e' raddoppiata se il ritardo e' superiore a sessanta giorni. L'omissione o il ritardo superiore a novanta giorni delle comunicazioni periodiche successive di cui all'articolo 9, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venticinque milioni. Il ritardo, l'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni periodiche successive di cui all'articolo 9, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art41 · fonte del testo
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