Art. 37 — Richieste di verifiche ispettive da parte di autorità di altri Stati membri
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 2005 al 1 gennaio 2006. 192 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Quando un'autorita' competente di un altro Stato membro chiede all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica ricomprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorita' richiedente, l'ISVAP vi procede direttamente ovvero puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da una societa' di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da un revisore contabile iscritto nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Ove l'autorita' richiedente non proceda direttamente alla verifica, puo' prendervi parte. La verifica puo' riguardare le seguenti imprese:
tolto: a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
tolto: b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
tolto: c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art37 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.