Art. 4 — Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 1 gennaio 2006. 140 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ISVAP esercita la vigilanza supplementare anche nei confronti delle sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo. A tal fine si applicano le disposizioni del presente decreto ad eccezione di quelle di cui al titolo V. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, soggette a vigilanza globale di solvibilita' esercitata dalla autorita' di controllo di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 103, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, non sono soggette alle disposizioni del titolo IV. Per l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art4 · fonte del testo
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