Art. 260 — Richiesta di procedimento

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[1]I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se piu' sono i colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a richiesta del Ministro da cui dipende il piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, il piu' anziano.

[2]I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal numero 2° dell'articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se piu' sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, il superiore in comando o il piu' anziano.

[3]Agli effetti della legge penale militare, per i militari non appartenenti al Regio esercito, al comandante del corpo e' sostituito il comandante corrispondente delle altre forze armate dello Stato.

[4]Nei casi preveduti dal secondo e dal terzo comma, la richiesta non puo' essere piu' proposta, decorso un mese dal giorno in cui l'Autorita' ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

[5]Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma:

[6]1° se il colpevole non e' militare, alla richiesta del Ministro indicato nel primo comma e' sostituita la richiesta del Ministro della forza armata alla quale appartiene il comando dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale militare competente; e alla richiesta del comandante del corpo e' sostituita la richiesta del comandante dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale militare competente;

[7]2° se piu' sono i colpevoli e alcuno di essi non e' militare, la richiesta di procedimento a carico del militare colpevole si estende alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che sono concorse nel reato.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 19 dicembre 1991

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 449/1991

    Ha colpito questo articolo
    13 dicembre 1991

    L'aver condizionato l'esercizio dell'azione penale per determinati reati militari, fra cui la diffamazione aggravata, alla richiesta del Comandante del Corpo a cui l'imputato appartiene, e non alla querela della parte offesa, è giustificato dal fatto che nei reati militari è sempre presente la lesione di un interesse pubblico (offesa alla disciplina ed al servizio) che non tollera la subordinazione all'interesse privato caratteristica della querela. Tuttavia l'esigenza - indispensabile corollario del combinarsi dei principi di imparzialità e ragionevolezza - che colui il quale deve attivare la condizione di promovibilità dell'azione penale sia il più possibile estraneo ai fatti per cui si procede e il rischio che la decisione sull'opportunità di procedere o no possa apparire quanto meno non serena, non consentono che l'esercizio della richiesta di procedimento sia rimessa al Comandante del Corpo anche nel caso in cui questi sia parte offesa dal reato. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p., nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti, allorché il militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata, siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore. - Sul fondamento dell'istituto della richiesta del Comandante di Corpo: S. n. 42/1975.

    Art. 260 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 406/2000

    Questione infondata
    31 luglio 2000

    Non è fondata, in riferimento agli articoli 3 e 2 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevederebbe che la richiesta di procedimento del comandante di corpo - alla quale è subordinata la perseguibilità dei reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore a sei mesi - non possa più essere proposta quando per lo stesso fatto sia stata irrogata la sanzione disciplinare della consegna di rigore. Il rimettente imputa, infatti, erroneamente alla norma denunciata l'asserita compromissione di valori costituzionali che sarebbe, semmai, addebile - al lume della sua stessa prospettazione - esclusivamente alla norma, di rango secondario, regolativa dei rapporti tra la sanzione disciplinare della consegna di rigore ed il procedimento penale (art. 65 regolamento di disciplina), poiché è proprio quest'ultima disposizione - e non la norma primaria aggredita - che prevede, a un tempo, l'applicabilità della sanzione disciplinare a fatti integrativi di reato e quel divieto di cumulo - intesi "a senso unico" - fra sanzione penale e sanzione disciplinare cui si rivolgono le censure di costituzionalità.

    Art. 260 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 409/2000

    Questione infondata
    31 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 97 Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 260 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la richiesta di procedimento del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole - alla quale è subordinata la perseguibilità dei reati puniti con la reclusione militare non superiore a sei mesi - debba essere motivata. È errata, infatti, la premessa interpretativa da cui muove il giudice 'a quò - in forza della quale la richiesta di procedimento del comandante del corpo andrebbe qualificata come atto oggettivamente amministrativo (sottoposto come tale all'applicazione del generale disposto dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990) - poiché quella richiesta ha, come già più volte precisato, natura invece di vero e proprio atto processuale, che da un lato si sovrappone, escludendola, alla querela prevista dal diritto penale comune e, dall'altro lato, rientra nella generale categoria delle richieste di procedimento di competenza dell'autorità amministrativa, cui è riferimento nell'art. 342 cod. proc. pen., caratterizzate da un'ampia e non vincolata discrezionalità. Ne' - come pure già chiarito - la possibile disparità di trattamento tra i colpevoli di reati militari, come conseguenza delle insindacabili determinazioni del comandante di corpo, al quale è doveroso peraltro accreditare dati di imparzialità e di distacco, può dar luogo a violazioni apprezzabili del principio di eguaglianza. E nemmeno è, infine, ipotizzabile lesione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, in ragione della non sottoposizione a controllo di quelle determinazioni, stante la non arbitrarietà della esaminata disciplina in rapporto agli obiettivi perseguiti dal legislatore. - Sentenze nn. 467/1995; 238/1992, 293/1992 e 295/1992; 392/1987 sulla natura processuale della richiesta del comandante di corpo; - Sentenze nn. 449/1991, 114/1981 e ordinanze nn. 396/1996, 467/1995, 60/1978, sulla ragionevole discrezionalità della richiesta in esame. - Sentenze nn. 410/2000; 449/1991; 42/1975 sulla funzione della richiesta stessa e sulla incompatibilità, invece, dell'istituto della querela con i reati militari.

    Art. 260 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 147 Codici penali militari di pace e di guerra

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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