Art. 108 — Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile

[1]Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente e' commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.

[2]La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art108 · fonte del testo

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