Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 nella parte in cui, rispettivamente, non comprendono fra le disposizioni del codice di procedura penale applicabili nel rito militare anche quelle concernenti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, e non prevedono che il tribunale militare giudichi in composizione monocratica sugli stessi reati per i quali tale composizione è stabilita in rapporto al tribunale ordinario. Il legislatore, infatti, gode di ampia discrezionalità nella scelta della composizione degli organi giudicanti, sicché non può, da un lato, ritenersi irragionevole la presenza di un membro 'laicò nel collegio giudicante; né costituisce, per altro verso, una ingiustificata disparità di trattamento la possibilità che reati comuni e reati militari, pur se connessi, siano giudicati da organi diversi. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di composizione degli organi giudicanti, v. ordinanze n. 240/2000, n. 423/1997, n. 139/1997, n. 257/1995. - Sulla presenza di un membro 'laicò nei tribunali militari, v. sentenze n. 460/1994, n. 49/1989, ordinanza n. 151/1992. - Sulla estraneità del principio di buon andamento (secondo l'art. 97 Cost.) all'esercizio della giurisdizione, v. ordinanze n. 30/2000, n. 152/2000, n. 490/2000. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di definizione dei meccanismi processuali, v. ordinanza n. 32/2001. M. R.
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