Corte costituzionale

Sentenza n. 449/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/12/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo

comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa il 4 aprile 1991 dal Tribunale militare di Bari nel

procedimento penale a carico di Tinelli Antonio, iscritta al n. 388

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un

sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, imputato di diffamazione

aggravata duplice, il Tribunale militare di Bari, rilevato che la

richiesta di procedimento - necessaria per la procedibilità del

reato - era stata proposta dal comandante del corpo che, nella specie, era proprio uno dei due ufficiali diffamati, ha sollevato, con

ordinanza emessa il 4 aprile 1991, in relazione agli artt. 3 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace,

nella parte in cui consente, per i reati punibili su richiesta del

comandante di corpo, che questi possa esercitare tale facoltà anche

quando egli stesso sia la persona offesa dal reato.

Osserva il giudice a quo come la richiesta in oggetto,

rappresentando un giudizio (circa la convenienza ed opportunità del

procedimento penale in ordine a fatti di scarsa rilevanza) che il

comandante compie con riguardo non solo alle circostanze ed alla

personalità del soggetto attivo ma anche agli interessi di servizio

e di coesione del corpo, si traduce in una decisione non motivata, e

quindi insindacabile da parte del giudice. Tale attività non

potrebbe essere improntata a criteri di personale disinteresse ed

imparzialità quando quest'ultimo sia la persona offesa dal reato.

La mancanza di estraneità al fatto, propria di colui che compie

questa delicata valutazione, renderebbe plausibile il sospetto che il

comandante possa essere influenzato nel giudizio da considerazioni

private e personali, con conseguente pregiudizio di un corretto

esercizio del pubblico potere e violazione del precetto di cui

all'art. 97 della Costituzione.

Un ulteriore profilo d'illegittimità sarebbe poi ravvisabile

nella disparità di trattamento tra soggetti, autori di fatti

identici, ma esposti ad una più severa valutazione quando risulti

offeso dal reato chi deve proporre la richiesta.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per la declaratoria d'infondatezza osservando che, nei casi come

quello in esame, "ragioni d'opportunità, se non addirittura

l'astensione" da parte del comandante del corpo "faranno sì che la

facoltà di richiesta sia devoluta ( ..) ad un'autorità superiore". Considerato in diritto

1. - Il Tribunale militare di Bari dubita della legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace

nella parte in cui consente che il comandante di corpo possa

inoltrare la richiesta di procedimento, per i reati punibili con la

reclusione militare non superiore a sei mesi, anche nel caso in cui

egli stesso sia la persona offesa dal reato.

L'esercizio di tale facoltà concreterebbe violazione del

principio di buon andamento della P.A. per la probabile mancanza di

imparzialità, nonché del principio di eguaglianza per la disparità

di trattamento che si verificherebbe rispetto a chi abbia commesso i

medesimi fatti senza peraltro coinvolgere il proprio comandante.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte ha a suo tempo chiarito come nei reati militari sia

sempre insita "un'offesa alla disciplina e al servizio, una lesione

quindi di un interesse eminentemente pubblico che non tollera

subordinazione all'interesse privato caratteristico della querela. Su

questo presupposto si è preferito attribuire al comandante del

corpo, con l'istituto della richiesta preveduto dalla norma

impugnata, una facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di

natura disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale

considerando che vi sono dei casi in cui, per la scarsa gravità del

reato, l'esercizio incondizionato dell'azione penale può causare un

pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato

stesso" (sent. n. 42 del 1975).

Ciò posto, per quanto sia doveroso accreditare a chi esercita il

comando doti di imparzialità e distacco anche in caso di personale

coinvolgimento come parte lesa da un reato, non può obiettivamente

escludersi che l'aver subito un'offesa renda più difficile

l'esercizio della scelta circa la via da seguire - penale o

disciplinare - per punire l'autore della condotta.

L'esigenza che colui il quale deve attivare la condizione di

promovibilità dell'azione penale sia il più possibile estraneo ai

fatti per cui si procede è indispensabile corollario del combinarsi

dei princip/' d'imparzialità e di ragionevolezza.

Ciò apparirebbe più evidente quando fosse la norma stessa a

fornire la soluzione razionale del caso in esame, nel senso, cioè,

che la richiesta debba obbligatoriamente promanare dal comandante

dell'ente immediatamente superiore, secondo la terminologia adottata

dal legislatore, ogni volta che il comandante del corpo a cui

appartiene il militare colpevole della condotta ipotizzata come reato

sia parte offesa dalla medesima.

Il soggetto gerarchicamente sovraordinato, in posizione di

terzietà, è per definizione in grado di assicurare ciò che il

comandante di corpo offeso potrebbe, anche inconsapevolmente, non

garantire. Nella valutazione soggettiva, infatti, se può apparire

trascurabile un danneggiamento a cosa mobile di speciale tenuità

(ipotesi richiamata espressamente dalla norma impugnata), non

altrettanto può avvenire quando ad essere lesa sia la propria

reputazione: il rischio di una decisione, quanto meno non serena,

sull'opportunità che si proceda o meno penalmente, renderebbe

sospetta di non imparzialità la tutela degli affermati interessi di

carattere pubblico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 260, secondo

comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non

prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del

comandante di altro ente superiore, allorché il comandnate del corpo

di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla

condotta contestata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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