Art. 260 — Richiesta di procedimento

[1]I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ((112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma)) sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se piu' sono i colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a richiesta del Ministro da cui dipende il piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, il piu' anziano.

[2]I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal numero 2° dell'articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se piu' sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, il superiore in comando o il piu' anziano. 31

[3]Agli effetti della legge penale militare, per i militari non appartenenti al Regio esercito, al comandante del corpo e' sostituito il comandante corrispondente delle altre forze armate dello Stato.

[4]Nei casi preveduti dal secondo e dal terzo comma, la richiesta non puo' essere piu' proposta, decorso un mese dal giorno in cui l'Autorita' ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

[5]Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma:

[6]1° se il colpevole non e' militare, alla richiesta del Ministro indicato nel primo comma e' sostituita la richiesta del Ministro della forza armata alla quale appartiene il comando dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale militare competente; e alla richiesta del comandante del corpo e' sostituita la richiesta del comandante dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale militare competente;

[7]2° se piu' sono i colpevoli e alcuno di essi non e' militare, la richiesta di procedimento a carico del militare colpevole si estende alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che sono concorse nel reato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

31

La Corte Costituzionale con sentenza 4 -13 dicembre 1991, n. 449 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorche' il comandnate del corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata."

Testo vigente dal 1 gennaio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1991 al 1 gennaio 2010. 2 parole tolte, 12 parole aggiunte.

I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 tolto: e 112 aggiunto: 112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende il militare colpevole; o, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art260 · fonte del testo

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