Ordinanza n. 229/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 91 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) e 223 e
260 del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse
il 28 marzo e il 29 novembre 1985 dalla Corte militare di Appello -
Sezione distaccata in Verona, e l'8 maggio 1987 dal Tribunale
militare di La Spezia, iscritte rispettivamente al n. 344 del
registro ordinanze 1985, al n. 151 del registro ordinanze 1986 e al
n. 605 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 226- bis dell'anno 1985, n. 30, prima
serie speciale, dell'anno 1986 e n. 46, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che la Corte militare d'Appello di Verona ed il Tribunale
militare di La Spezia, con le ordinanze in epigrafe, hanno sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a seguito della modifica
apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582, secondo comma, c.p., si
è venuta a determinare una disparità di trattamento in ordine al
reato di lesioni personali così come disciplinato dal Codice penale
e dal cpmp: per il primo infatti le lesioni sono perseguibili a
querela se comportano una malattia di durata fino ai venti giorni,
mentre per il secondo sono perseguibili a richiesta solo se la
malattia non supera i dieci giorni;
Considerato che i giudici militari suppongono in questo modo
esistere un'omogeneità tra la querela e la richiesta di
procedimento, laddove questa Corte ha sempre ritenuto che il primo
istituto è inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre
insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli art.li 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260
C.P.M.P, promossa dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli
artt. 3 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte