La denuncia degli artt. 226, 229, 223 e 222 c.p.m.p., in quanto, ciascuno in combinato disposto con l'art. 37, primo comma, dello stesso codice, comporterebbero l'attribuzione del carattere della militarità, e l'attrazione alla giurisdizione militare, anche a reati sostanzialmente comuni - quali i fatti di ingiuria, o minaccia, o percosse, o lesione personale fra militari, commessi al di fuori delle condizioni in cui i comportamenti dei militari rilevano per la disciplina militare amministrativa (art. 5, terzo comma, l. n. 382 del 1978) -, ancorché privi di interesse per l'ordinamento militare, e perciò da assegnare al giudice penale ordinario e al regime giuridico del reato comune, non si da' carico dei profili dell'offesa a quei plurimi beni giuridici insiti nei presidi penalistici impugnati. Il legislatore è infatti libero di scegliere il "tipo" di illecito, militare o comune, purché osservi il canone della ragionevolezza, che nella specie non è stato violato, perché i reati militari denunciati tutelano, oltre quelli comuni posti a protezione della persona, anche altri beni giuridici. È del pari riservato al libero e discrezionale apprezzamento del legislatore stabilire quando questi altri interessi non ricorrano e quando per i militari debba procedersi con fattispecie comuni e tribunali ordinari, soprattutto qualora si prospettino diverse possibili soluzioni, perché variabili in rapporto alla percezione dell'offesa. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace, in relazione, disgiuntivamente, agli artt. 226, 223, 229 e 222 dello stesso codice, sollevate alcune in relazione agli artt. 3 e 103 Cost., ed una in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.). - In ordine alla definizione di reato militare, contenuta nell'art. 37 c.p.m.p., v. S. n. 87/1980. red.: A. Greco
Art. 90 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 37 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost.