Corte costituzionale

Sentenza n. 406/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo

comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa il 29 aprile 1999 dalla Corte militare di appello di Roma nel

procedimento penale a carico di Valdrighi Alessandro ed altro,

iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª Serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il Giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 29 aprile 1999 la Corte militare di

appello ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 260,

secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui

non preclude la proposizione della richiesta di procedimento, da

parte del comandante di corpo, quando per lo stesso fatto sia già

stata inflitta la sanzione disciplinare della consegna di rigore.

Il rimettente premette, in punto di fatto, di essere investito,

come giudice del rinvio, del procedimento promosso nei confronti di

due soldati per i reati di concorso in percosse continuate e concorso

in ingiuria continuata (artt. 110 e 81 cod. pen., 222 e 226 del

codice penale militare di pace), reati entrambi perseguibili a

richiesta del comandante di corpo ai sensi dell'art. 260, secondo

comma, del codice penale militare di pace; nonché per il reato di

concorso in minaccia aggravata (artt. 110 cod. pen. e 229, primo e

terzo comma, del codice penale militare di pace), reato perseguibile

bensì d'ufficio a fronte della contestazione dell'aggravante del

"modo simbolico" della minaccia, di cui all'art. 339 cod. pen., ma in

rapporto al quale la sussistenza di tale aggravante è stata

contestata dal difensore nei motivi di appello sulla base di

argomenti prima facie non infondati.

Gli imputati erano stati prosciolti in primo grado dal Tribunale

militare di Padova - con sentenza successivamente confermata dalla

Corte militare di appello, sezione distaccata in Verona - in ragione

della ritenuta illegittimità della richiesta di procedimento sulla

base della quale era stata esercitata l'azione penale, in quanto

proposta dal comandante di corpo dopo che lo stesso aveva inflitto

agli imputati, per i medesimi fatti, la sanzione disciplinare della

consegna di rigore (rispettivamente, per dieci e sette giorni). A

tale conclusione il Giudice di prime cure era approdato facendo leva

sull'art. 65, comma 7, lettera a), del regolamento di disciplina

militare, approvato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, a mente del

quale la sanzione disciplinare della consegna di rigore non è più

irrogabile quando per lo stesso fatto sia stato chiesto il

procedimento penale: regola, questa, che non avrebbe avuto senso se

non ammettendo la reciproca, e cioè che non possa più essere

chiesto il procedimento penale quando sia stata inflitta la sanzione

disciplinare.

La tesi non era stata peraltro condivisa dalla Corte di

cassazione, la quale - ritenendo che la preclusione all'esercizio

dell'azione penale sia istituto di carattere eccezionale, che deve

costituire oggetto di espressa previsione legislativa, nella specie

mancante - aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado

impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte militare

di appello di Roma.

Posto, dunque, che nel giudizio di rinvio la questione

interpretativa concernente la validità della richiesta di

procedimento non può più essere posta in discussione a fronte del

principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, il giudice

a quo rileva come il citato art. 65, comma 7, lettera a) del

regolamento di disciplina (pedissequamente riprodotto nella nota

introduttiva all'elenco dei "Comportamenti che possono essere puniti

con la consegna di rigore", di cui all'allegato C del regolamento

stesso) - nel prevedere che la consegna di rigore possa essere

inflitta anche per fatti costituenti reato, ma solo nei casi nei

quali "il comandante di corpo non ritenga di richiedere il

procedimento" - venga a sancire, in deroga alla normale cumulabilità

tra sanzione penale e sanzione disciplinare, l'alternatività tra la

prima e la consegna di rigore. Siffatta deroga sarebbe invero

giustificata dal peculiare carattere della sanzione disciplinare

avuta di mira, la quale (comportando, ai sensi dell'art. 14, comma 5,

della legge 11 luglio 1978, n. 382, "il vincolo di rimanere, fino al

massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare

- in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le

modalità stabilite nel regolamento di disciplina") inciderebbe, al

pari della sanzione penale, su aspetti essenziali della libertà

individuale, presentando quindi, in sostanza, il medesimo contenuto

afflittivo.

In quest'ottica, la possibilità di un'applicazione congiunta

delle due sanzioni si tradurrebbe in un'inammissibile compressione

della libertà individuale dell'autore dell'illecito, il quale, per

lo stesso fatto, verrebbe ad essere punito due volte con misure di

analogo contenuto, ponendo così la norma denunciata in contrasto con

l'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili

dell'uomo.

L'aver stabilito l'inammissibilità del cumulo delle due sanzioni

solo quando sia prima formulata la richiesta di procedimento ex art.

260 del codice penale militare di pace, e non anche nel caso inverso,

implicherebbe - a parere del rimettente - una concorrente violazione

del principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost. In tal modo,

difatti, il cumulo fra consegna di rigore e sanzione penale verrebbe

a dipendere da una circostanza puramente accidentale, correlata ai

tempi di definizione del procedimento disciplinare: il comandante

potrebbe cioè irrogare - purché lo faccia nel termine massimo di

trenta giorni (rectius, un mese), previsto ai fini della proposizione

della richiesta di procedimento dal citato art. 260 - quella sanzione

disciplinare che dopo la formulazione della richiesta resterebbe

viceversa preclusa.

La razionalità del sistema - soggiunge il giudice a quo - non

verrebbe d'altro canto assicurata dalla previsione della lettera b)

dell'art. 65, comma 7, del regolamento di disciplina, in virtù della

quale possono essere puniti con la consegna di rigore anche i fatti

che abbiano determinato un "giudizio penale" ("giudicato", nella nota

introduttiva all'allegato C a seguito del quale sia stato instaurato

un procedimento disciplinare. Da tale norma si desumerebbe, infatti,

che in deroga al principio di cui all'art. 58, ultimo comma, del

regolamento di disciplina, l'azione disciplinare non è obbligatoria,

ma facoltativa; inoltre, ove si condivida l'assunto secondo cui è

inammissibile punire uno stesso fatto con due sanzioni aventi analogo

contenuto limitativo della libertà individuale, l'intera previsione

normativa da ultimo ricordata dovrebbe ritenersi contraria a

Costituzione.

Quanto, infine, alla rilevanza della questione, il rimettente

osserva come essa si connetta alla circostanza che, in caso di suo

accoglimento, la richiesta di procedimento formulata dal comandante

di corpo nel giudizio a quo dovrebbe essere dichiarata illegittima,

con conseguente proscioglimento degli imputati dai reati di concorso

in percosse e concorso in ingiuria continuata e, ove l'appello del

difensore relativo all'aggravante fosse ritenuto fondato, anche dal

reato di concorso in minaccia aggravata.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il

quale ha concluso per la declaratoria di non fondatezza della

questione. Considerato in diritto

1. - La Corte militare di appello dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale

militare di pace, nella parte in cui non prevede che la richiesta di

procedimento del comandante di corpo - alla quale è subordinata la

perseguibilità dei reati per i quali la legge stabilisce la pena

della reclusione militare non superiore a sei mesi - non possa più

essere proposta quando per lo stesso fatto sia stata irrogata la

sanzione disciplinare della consegna di rigore.

Ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata si porrebbe in

frizione, per un verso, con l'art. 2 Cost., in quanto l'applicazione

congiunta della sanzione penale e della consegna di rigore

comporterebbe una inammissibile compressione della libertà

individuale dell'autore dell'illecito, il quale, per lo stesso fatto,

sarebbe punito due volte con misure di analogo contenuto afflittivo;

per un altro verso, con l'art. 3 Cost., in quanto il cumulo tra dette

sanzioni verrebbe a dipendere da una circostanza puramente

accidentale, legata alla maggiore o minore rapidità del procedimento

disciplinare: più in particolare, tale cumulo discenderebbe dal

fatto che il comandante del corpo riesca ad irrogare entro il termine

di un mese - costituente lo spatium temporis entro il quale la

richiesta di procedimento può essere proposta - quella sanzione

disciplinare che, una volta formulata detta richiesta, non potrebbe

più infliggere a fronte della preclusione stabilita dall'art. 65,

comma 7, lettera a), del regolamento di disciplina militare,

approvato con d.P.R. n. 545 del 1986.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - Sotto entrambi i dedotti profili, il percorso

argomentativo posto a base della denuncia di incostituzionalità

appare per vero inficiato da un evidente vizio di prospettiva. Il

rimettente riverbera, infatti, sulla norma di rango primario

regolativa dell'istituto della richiesta di procedimento del

comandante di corpo (art. 260, secondo comma, del codice penale

militare di pace) una situazione di asserita compromissione dei

valori costituzionali semmai addebitabile - al lume della sua stessa

prospettazione - esclusivamente alla norma di rango secondario

regolativa dei rapporti tra la sanzione disciplinare della consegna

di rigore ed il procedimento penale (art. 65, comma 7, lettera a),

del regolamento di disciplina).

È a quest'ultima norma, in effetti - e non già a quella

primaria aggredita - che si deve, ad un tempo, la previsione

dell'applicabilità della consegna di rigore in rapporto a fatti

integrativi di reato e quel divieto di cumulo, in ipotesi "a senso

unico", fra sanzione penale e sanzione disciplinare da cui trae

alimento il duplice dubbio di costituzionalità sottoposto al vaglio

della Corte.

2.2. - A tale considerazione di ordine generale - già di per sé

dirimente - possono d'altro canto coniugarsi rilievi specifici

attinenti alle singole doglianze.

Può osservarsi, così, in particolare, come il fulcro della

prima delle due censure sia rappresentato dall'assunto per cui la

consegna di rigore avrebbe un contenuto afflittivo omologo alla

sanzione penale (nella specie, la reclusione militare), incidendo, al

pari di essa, su aspetti essenziali della libertà individuale:

particolare, questo, che varrebbe a rendere operante, nei relativi

rapporti, un principio di ne bis in idem, in tesi presidiato

dall'art. 2 Cost.

Verificare la correttezza della premessa maggiore del sillogismo

- che non corrisponde, in effetti, ad una lettura pacifica,

sostenendosi da una parte della dottrina che la consegna di rigore,

lungi dal concretare una misura restrittiva della libertà personale,

si tradurrebbe, alla luce dell'odierna configurazione normativa (art.

14, comma 5, della legge 11 luglio 1978, n. 382), in un mero obbligo

giuridico - sarebbe peraltro in questa sede un fuor d'opera. È

sufficiente difatti rimarcare come il parametro costituzionale

invocato dal rimettente si presenti eccentrico rispetto al tenore

della doglianza, la quale evoca non già un vulnus del generalissimo

impegno della Repubblica al riconoscimento ed alla garanzia dei

diritti inviolabili dell'uomo; ma, semmai, una eventuale

compromissione degli specifici precetti costituzionali posti a

presidio della libertà personale (art. 13 Cost.) o concernenti la

funzione della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

2.3. - Per quanto attiene, poi, all'asserita violazione dell'art.

3 Cost., è lo stesso profilo di irragionevolezza che il giudice a

quo censura - la circostanza, cioè, che il cumulo tra sanzione

penale e consegna di rigore sia in funzione della mera consecutio

cronologica tra applicazione della sanzione disciplinare e

proposizione della richiesta di procedimento - a palesarsi in realtà

insussistente, una volta che la lettera b) del citato art. 65, comma

7, del regolamento espressamente contempla la possibilità di

infliggere la consegna di rigore anche dopo la formazione del

giudicato penale. Dalla lettura combinata delle lettere a) e b)

dell'articolo in parola emerge, in effetti, come la preoccupazione

dei compilatori del regolamento sia stata non tanto quella di evitare

il cumulo delle sanzioni; quanto piuttosto l'altra di impedire la

celebrazione contemporanea dei due procedimenti (penale e

disciplinare): e ciò tenuto conto anche del regime di sospensione

obbligatoria del secondo in presenza del primo, stabilito dall'art. 3

cod. proc. pen. del 1930, vigente all'epoca del varo della norma

regolamentare.

Né appare convincente, sul punto, il rilievo del rimettente,

secondo cui la lettera b) dell'art. 65, comma 7, del regolamento non

varrebbe ad elidere la lamentata disparità di trattamento, in quanto

l'instaurazione del procedimento disciplinare dopo la condanna penale

sarebbe da tale norma configurata come meramente facoltativa, in

deroga al principio di obbligatorietà sancito dall'art. 58, comma 7,

del regolamento stesso, con riguardo alle infrazioni punibili con la

consegna di rigore. A prescindere, infatti, dal rilievo che

quest'ultima disposizione (la quale reca un riferimento limitativo

allo speciale "rapporto" previsto dal comma 6 dello stesso articolo)

appare di non univoca interpretazione, va osservato, in senso

contrario, come la voce verbale "possono" - che figura nell'alinea

dell'art. 65, comma 7, ed alla quale si connette l'argomentazione del

giudice a quo - regga entrambe le disposizioni di cui alle lettere a)

e b): sicché, nell'ottica del rimettente, il carattere della

facoltatività risulterebbe riferibile, allo stesso modo, tanto alla

consegna di rigore inflitta prima (lettera a) che a quella inflitta

dopo il procedimento penale (lettera b), con conseguente caduta di

ogni divergenza di trattamento fra le due ipotesi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace,

sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla

Corte militare di appello con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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