Art. 14 — Estranei alle forze armate dello Stato

[1]Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.

[2]Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dell'articolo 65. Tuttavia, il giudice puo' diminuire la pena.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 29/1982

    Questione inammissibile
    11 febbraio 1982

    La specificazione della fattispecie concreta - che consenta di determinare l'oggetto del giudizio di costituzionalita` - e` essenziale nei giudizi incidentali di legittimita` costituzionale, dovendo la Corte giudicare se la norma, della cui legittimita` si dubita, sia applicabile dal giudice per la tutela del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo o sia estranea al "thema decidendum". Sono pertanto inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita` costituzionale che omettano ogni precisazione in ordine all'oggetto del giudizio di costituzionalita`, anche ove facciano riferimento integrale alla requisitoria del P.M., dalla quale peraltro - a parte la inidoneita` della motivazione "per relationem" - non sia possibile ricavare alcun riscontro del fatto. (Inammissibilita` della questione di l.c. degli artt. 14 e 182 C.P.M.P. e dell'art. 266 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, 52 cpv., Cost.). Cfr. sentt. nn. 45 e 60/72; 44/75; 49/ e 134/80; 119, 178, 180/81

    Art. 14 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 182 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 30/1982

    Questione infondata
    11 febbraio 1982

    Inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, c.p.m.p., sollevata per violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., in quanto, nella specie, le persone estranee alle Forze Armate sono state rinviate a giudizio davanti allo stesso giudice a quo (Pretore di Messina), che l'ordinanza di rimessione considera il giudice naturale precostituito per legge, e non davanti al Tribunale militare.

    Art. 52 cost. · Art. 103 cost. · Art. 14 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art14 · fonte del testo

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