Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1975 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 260r.d. 1022/1941

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 260, 370 e

387 del codice penale militare di pace e degli artt. 13 e 14 del r.d. 9

settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace),

promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal pretore di

Cortina d'Ampezzo nel procedimento penale a carico di Campagna Leonardo

ed altro, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice

relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il 23 dicembre 1970 il marinaio militare Leonardo Campagna

denunziava ai carabinieri di Cortina d'Ampezzo di essere stato

aggredito e percosso da sconosciuti che lo avevano lasciato in terra

semisvenuto. Dichiarò di proporre querela ed esibì certificato medico

che giudicava guarabili in undici giorni le lesioni da lui riportate.

Dalle indagini risultò, invece, che il Campagna era stato ferito

dal commilitone Marino Pinto: costui, quindi, fu dai carabinieri

denunziato per lesioni personali (art. 582 codice penale) e il Campagna

per simulazione di reato (art. 367 c.p.).

Il 23 gennaio 1971 il Procuratore militare di Verona comunicava al

pretore di Cortina d'Ampezzo che stava procedendo contro il Pinto per

il reato di lesioni personali previsto dall'art.223, comma primo, del

codice penale militare di pace, ma, attesa la connessione (art. 264

c.p.m.p.) tra questo reato militare e quello comune di simulazione di

reato (art. 367 c.p.), ascritto al Campagna, gli trasmetteva gli atti

per la definizione, con richiesta di restituzione di quelli a carico

del Pinto per il caso di proscioglimento del Campagna.

2. - A seguito di ciò il pretore di Cortina, con ordinanza 18

dicembre 1972, dopo aver rilevato che, stando alla valutazione espressa

nella perizia medico-legale espletata in istruttoria (che aveva

giudicato guarite in dieci giorni le lesioni riportate dal Campagna),

il reato contestato al Pinto andava derubricato in quello meno grave

previsto dal secondo comma dell'art. 223 del c.p.m.p., punibile con la

pena della reclusione militare fino a sei mesi, sollevava, in

riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p.

nella parte in cui subordina la procedibilità per i reati per i quali

la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel

massimo a sei mesi, alla richiesta del comandante del corpo da cui

dipende il militare colpevole.

3. - Prospettandosi poi la eventualità di un proscioglimento del

Campagna dalla imputazione di simulazione di reato, con la conseguente

necessaria trasmissione al giudice militare degli atti relativi al

Pinto, il pretore ha sollevato altresì questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 13 e 14 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022

(ordinamento giudiziario militare), in riferimento, rispettivamente,

agli artt. 104, 107, 25 e 191, comma primo, Cost., nonché degli artt.

370 e 387 c.p.m.p. in riferimento agli artt. 101, primo comma, 107,

terzo comma, 108, secondo comma, e 3 della Costituzione.

4. - Nel giudizio non vi è stata costituzione di parte, ma è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni in data 22

marzo 1973, chiedendo che tutte le questioni sollevate siano dichiarate

inammissibili per difetto di rilevanza o infondate. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Cortina, che a seguito di un alterco con vie di

fatto fra due militari, il Campagna e il Pinto, è stato chiamato a

decidere per ragioni di connessione (art. 264 c.p.m.p.) sul reato di

lesioni guarite in giorni dieci previsto dall'art. 223, comma secondo,

c.p.m.p. e punibile con la reclusione non superiore a sei mesi, reato

commesso dal Pinto in danno del Campagna, imputato a sua volta del

reato di cui all'art. 367 cod. pen. comune (simulazione di reato),

prospetta il dubbio che l'art. 260, comma secondo, c.p.m.p., nella

parte in cui subordina la procedibilità per i reati per i quali la

legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel

massimo a sei mesi, alla richiesta del comandante del corpo da cui

dipende il militare colpevole, contrasti con i principi di cui agli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

Si assume nell'ordinanza, infatti, che la norma impugnata mentre

creerebbe una situazione di privilegio per i militari responsabili di

reati che, se commessi da civili, sarebbero procedibili d'ufficio,

priverebbe, d'altro canto, il cittadino in servizio militare del

diritto personalissimo di presentare querela e lo porrebbe, così,

nella impossibilità di far valere nella sua pienezza il diritto

all'integrità personale che è tutelato soprattutto in sede penale.

2. - La questione è indubbiamente rilevante. Dall'esame del

fascicolo processuale si ricava, infatti, che il pretore, sulla base

delle risultanze della perizia medico-legale, aveva mosso al Pinto

l'addebito di aver cagionato al Campagna lesioni personali guaribili in

dieci giorni (che, come si è già accennato, sono perseguibili a norma

dell'art. 260, comma secondo, c.p.m.p. solo a richiesta del comandante

del corpo) e che una richiesta nella specie era mancata.

Ma essa è, nel merito, infondata.

Il diritto penale militare non prevede - come è noto - la querela

per i reati militari, essendo sempre insita in questi un'offesa alla

disciplina e al servizio, una lesione quindi di un interesse

eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse

privato caratteristico della querela. Su questo presupposto si è

preferito attribuire al comandante del corpo, con l'istituto della

richiesta preveduto dalla norma impugnata, una facoltà di scelta tra

l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso

all'ordinaria azione penale considerando che vi sono dei casi in cui,

per la scarsa gravità del reato, l'esercizio incondizionato

dell'azione penale può causare un pregiudizio proporzionalmente

maggiore di quello prodotto dal reato stesso, mentre appaiono più

efficaci e meglio rispondenti alle esigenze del momento altri mezzi

repressivi del primo tipo.

Queste ragioni dimostrano che la norma in esame non crea affatto un

privilegio a favore dei militari, come suppone l'ordinanza, e perciò

non viola, sotto questo profilo, l'art. 3 della Costituzione. Né può

dirsi che in tale violazione la stessa norma incorra perché, come

afferma il giudice a quo, "per le sue particolari condizioni personali

un cittadino viene a trovarsi privato del diritto personalissimo di

querela": ed infatti ciò discende non dalla circostanza che il

processo è subordinato alla richiesta, ma dal fatto che i reati di cui

si discorre sono perseguibili di ufficio. E non è dubbio che rientri

nella discrezionalità del legislatore stabilire per quali reati si

debba procedere di ufficio, discrezionalità nella specie non eccedente

i limiti imposti della razionalità atteso quanto innanzi si è detto a

proposito del bene leso dai reati militari.

Quanto fin qui si è detto vale ad escludere anche il denunziato

contrasto con l'art. 24 Cost., essendo evidente che il diritto di

difesa della parte offesa dal reato non entra in gioco per il fatto che

l'autorità militare ha un potere di richiesta: e non manca di certo

all'interessato l'azione per far valere, in altra sede, ove la

richiesta non sia inoltrata, il "diritto all'integrità personale".

3. - Come si è già accennato, il giudice a quo, prospettandosi

l'eventualità di un proscioglimento del Campagna dalla imputazione di

simulazione di reato, con la conseguente necessaria trasmissione al

giudice militare degli atti relativi al Pinto, ha prospettato altresì

il dubbio circa la legittimità costituzionale delle seguenti norme:

art. 13 r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario

militare), nella parte in cui prevede che l'ufficio di presidente e di

giudice dei tribunali militari cessa col verificarsi di determinate

circostanze (cambiamento di residenza, promozioni, sanzioni

disciplinari): sarebbero violate le garanzie di indipendenza e di

inamovibilità del giudice sancite dagli artt. 104 e 107 della

Costituzione;

art. 14 dello stesso decreto, nella parte in cui prevede che i

componenti del collegio giudicante sono designati dal presidente con

provvedimento discrezionale, insindacabile e non vincolato a forme e

termini certi, per violazione del principio del giudice naturale di cui

all'art. 25, comma primo, della Costituzione; art. 370 c.p.m.p., nella

parte in cui attribuisce, in sede di deliberazione e sottoscrizione

della sentenza, una posizione di preminenza al giudice relatore; ciò

sarebbe in contrasto con i principi proclamati dagli artt. 101, comma

secondo, 107, comma terzo, e 108, comma secondo, della Costituzione;

art. 387 dello stesso codice in riferimento all'art. 3, comma primo,

della Costituzione, nella parte in cui non prevede che possa proporsi

appello contro le sentenze del tribunale militare.

Le questioni, nei termini in cui sono prospettate, vanno dichiarate

inammissibili per difetto di rilevanza.

Esse riguardano infatti norme che attengono alla disciplina del

giudizio da svolgersi eventualmente avanti al giudice militare e non

potrebbero pertanto mai essere applicate dal giudice a quo, che è un

giudice ordinario, per la definizione del giudizio di merito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni

di legittimità costituzionale degli artt. 370 e 387 del codice penale

militare di pace e degli artt. 13 e 14 del r.d. 9 settembre 1941, n.

1022, sollevate dal pretore di Cortina d'Ampezzo con l'ordinanza in

epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 260, comma secondo, del codice penale militare di pace,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

pretore di Cortina d'Ampezzo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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