Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1981 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma

secondo, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa il 2 marzo 1977 dal Tribunale militare territoriale di La

Spazia, nel procedimento penale a carico di D'Angelo Carmine, iscritta

al n. 256 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 190 del 1977.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con ordinanza del 2 marzo 1977, il Tribunale

territoriale di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p. (il quale dispone che i reati

per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non

superiore nel massimo a sei mesi e quelli previsti dal n. 2 dell'art.

171 dello stesso Codice sono puniti a richiesta del comandante del

Corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole);

che, secondo il giudice a quo, la norma contrasterebbe con gli

indicati precetti costituzionali perché attribuirebbe al comandante

poteri latamente discrezionali svincolati da qualsiasi controllo,

consentendo possibili ingiustificate disparità di trattamento fra

soggetti imputati degli stessi reati, con pregiudizio del buon

andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione.

Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 60 del 1978,

facendo diretto riferimento alla propria giurisprudenza, ha già

risolto identica questione dichiarandola manifestamente infondata;

che non vengono addotti né risultano motivi che possano indurre

questa Corte a mutare il proprio orientamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del Codice penale militare

di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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