Art. 171 — Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entità del danno

[1]Nei casi preveduti dagli articoli 168 e 169:

[2]1° si applica la reclusione non inferiore a cinque anni, se dal fatto e' derivato un danno di rilevante entita';

[3]2° la pena e' diminuita, se, per la particolare tenuita' del danno, il fatto risulta di lieve entita'.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 112/1981

    Questione infondata
    25 giugno 1981

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del Codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981. F.to: L…

    Art. 260 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 171 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art171 · fonte del testo

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