Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1976 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo

comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa il 18 febbraio 1975 dal giudice istruttore del tribunale

militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di

Curcio Rocco ed altro, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25

giugno 1975.

Udito nella camera di consiglio del 15 giugno 1976 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza in data 18 febbraio 1975, emessa nel procedimento

penale a carico del maresciallo maggiore Renzo Tonizzo, imputato del

reato di cui all'art. 196, comma primo, del codice penale militare di

pace (minaccia ed offesa dell'onore di militare di grado inferiore),

reato punibile con la reclusione militare non superiore nel massimo a

sei mesi e, quindi, perseguibile, ai sensi dell'articolo 260. cpv.,

c.p.m.p. a richiesta del comandante del corpo o di altro ente

superiore da cui dipende il militare imputato, richiesta che nella

specie mancava, il giudice istruttore del tribunale militare

territoriale di Padova, su conforme richiesta del P.M. ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del citato art. 260, in

riferimento agli artt. 2, 3, 28 e 52, comma terzo, della Costituzione.

Secondo tale ordinanza: a) vi sarebbe violazione dell'art. 2 della

Costituzione, in quanto "quello all'onore" rientrerebbe tra i "diritti

inviolabili dell'uomo", la protezione del quale non può esere

subordinata - per i militari - alla richiesta del comandante di corpo o

di altro ente superiore; b) vi sarebbe violazione dell'art. 28 della

Costituzione, in quanto la richiesta di procedimento rappresenterebbe

un'illegittima limitazione al principio della diretta responsabilità,

anche penale, sancito da tale norma per ogni funzionario o dipendente

pubblico, non esclusi gli appartenenti alle forze armate; c) vi sarebbe

una violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto implicherebbe

carenza di tutela penale per il soggetto passivo od ingiustificata

impunità per il soggetto attivo del reato; d) vi sarebbe, infine,

violazione del principio di tutela della dignità del militare, sancito

dal comma terzo dell'art. 52 della Costituzione.

Dopo gli adempimenti di legge, non essendovi stata costituzione di

parti, il giudizio, come sopra promosso, viene alla cognizione della

Corte riunita in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26, comma

secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - Viene denunziato a questa Corte, in riferimento agli artt. 2,

3, 28 e 52 della Costituzione, l'art. 260, comma secondo, del codice

penale militare di pace, che subordina ad autorizzazione la

procedibilità dei reati per i quali sia comminata la pena della

reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi.

2. - Sotto il profilo della violazione degli articoli 3 e 24 della

Costituzione, la legittimità di detta norma è già stata contestata

davanti a questa Corte che, con la sentenza n. 42 del 1975 ha

dichiarato non fondata la relativa questione.

Al riguardo la Corte ha considerato: che il diritto penale militare

non prevede la querela, in quanto nei reati militari è sempre insita

una offesa alla disciplina ed al servizio e, quindi, di un interesse

eminentemente pubblico che non tollera subordinazione nell'interesse

meramente privato, caratteristico della querela; che, su questo

presupposto, si è preferito attribuire al comandante del corpo, con

l'istituto della richiesta preveduta dalla norma impugnata, una

facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di carattere

disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale, per la

considerazione che vi sono dei casi in cui, per la scarsa gravità del

reato, l'esercizio incondizionato dell'azione penale può causare un

pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato

stesso, mentre appaiono più efficienti e meglio rispondenti mezzi

repressivi meramente disciplinari; che, infine, la norma impugnata non

crea affatto un privilegio a favore dei militari, né, d'altro lato, ne

comprime i diritti, perché la privazione del diritto di querela non

dipende dalla circostanza che il processo è subordinato alla

richiesta, ma dal fatto che i reati in questione sono perseguibili di

ufficio e non vi è dubbio che rientri nella discrezionalità del

legislatore stabilire per quali reati si debba procedere d'ufficio,

discrezionalità nella specie non eccedente i limiti della

razionalità, data la natura del bene leso dai reati militari.

Poiché nulla è stato esposto che possa indurre a diverso avviso,

sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, la

questione, come sopra riproposta, deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

3. - Occorre, pertanto, accertare se la questione possa ritenersi

fondata sotto i nuovi profili prospettati in questa sede.

A tal fine sembra opportuno precisare che l'interesse pubblico,

come è stato posto in evidenza con le Considerazioni della sentenza n.

42 del 1975 sopra riportate, non si esaurisce nella punizione delle

offese al servizio ed alla disciplina, ma attraverso di essa, tende

oltre che ad assicurare la migliore efficienza delle forze armate,

anche a tutelare il loro prestigio e la loro dignità, evitando, sempre

che sia possibile, una qualsiasi loro menomazione.

Non vi è dubbio che un siffatto effetto possa derivare anche dalla

pubblicità conseguente alla celebrazione di processi aventi ad oggetto

episodi di lieve rilevanza, quali quelli che possono formare oggetto

dei reati cui si riferisce la norma impugnata.

Da questa considerazione deve trarsi la conseguenza che la

denunziata violazione degli artt. 2 e 52 della Costituzione non ha

giuridico fondamento, in quanto è di tutta evidenza che nella tutela

del prestigio e della dignità delle forze armate in genere è insita

quella dei singoli componenti di esse.

Un discorso a parte occorre per la dedotta violazione dell'art. 28

della Costituzione.

Per quel che concerne la responsabilità penale - che è poi quella

che nella specie interessa - è ovvio che, per quanto riguarda reati di

lieve entità, rientra nella discrezionalità del legislatore, ove

concorrano ragioni di interesse pubblico, come quelle sopra illustrate,

sostituire alle sanzioni penali quelle disciplinari.

Anche se il codice penale militare non contempla reati

contravvenzionali, non può trascurarsi, come indice di tendenza del

legislatore, la sempre maggiore estensione della cosiddetta

depenalizzazione, in forza della quale alla pena dell'ammenda si

sostituisce una semplice sanzione amministrativa: l'analogia con la

sostituzione della sanzione penale con quella disciplinare è di tutta

evidenza.

Per quel che concerne la responsabilità civile, come si è già

rilevato con la più volte citata sentenza n. 42 del 1975 di questa

Corte, nulla vieta che ove manchi la richiesta di punizione penale da

parte del comandante del corpo dal quale dipende il militare

imputabile, nei di lui confronti il danneggiato possa esperire, in

altra sede, l'azione diretta a far valere i propri diritti.

Ne consegue che anche sotto il profilo della violazione dell'art.

28 della Costituzione la proposta questione risulta infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 260, comma secondo, del codice penale militare

di pace, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con

l'ordinanza di cui in epigrafe;

dichiara non fondata la questione dello stesso articolo 260, comma

secondo, del codice penale militare di pace, in riferimento agli

articoli 2, 28 e 52 della Costituzione, sollevata con la medesima

ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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