Art. 229 — Minaccia
[1]Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi.
[2]Se la minaccia e' grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
[3]Se la minaccia e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Testo vigente dal 6 maggio 1941
