Art. 147 — Nozione del reato, sanzione penale

[1]Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

[2]Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta; senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso.

[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 467/1995

    Questione infondata
    26 ottobre 1995

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale già dichiarata non fondata. - V. O. nn. 448/1992 e 495/1991. - V., inoltre, S. nn. 449/1991, 42/1975 e 114/1982 e O. n. 397/1987; S. n. 436/1995. red.: F. Mangano

    Art. 147 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 2 cost. · Art. 25 cost. · Art. 260 Codici penali militari di pace e di guerra

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  • Sentenza n. 436/1995

    Questione infondata
    15 settembre 1995

    La disomogeneità che si riscontra tra il sistema delle sanzioni penali e il sistema delle sanzioni disciplinari, non consente di assumere la norma stabilita al punto 31 dell'Allegato C, del regolamento di disciplina militare (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545) - secondo la quale ricade sotto la sanzione disciplinare della consegna di rigore il ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle otto ore nel rientro del militare dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso - a 'tertium comparationis' per censurare come irrazionale la disposizione dell'art. 147 del codice penale militare di pace, che punisce come reato di "allontanamento illecito" l'assenza dal servizio militare superiore ad un giorno (ed inferiore a cinque giorni, a partire dai quali l'infrazione è punita come diserzione) anche se solo occasionale e non ripetuta. E ciò a prescindere dalla considerazione che la trasposizione, dall'una all'altra delle fattispecie poste a confronto, del requisito della abitualità - come prospettato dal giudice 'a quò - implica valutazioni e scelte discrezionali possibili solo in un intervento di natura legislativa e non consentite in sede di giudizio di costituzionalità. Va anche rilevato, d'altra parte, che la possibilità - in base all'art. 65, settimo comma, lett. a) del citato d.P.R. n. 545 del 1986 - di sanzionare con la consegna di rigore, condotte di assenza dal servizio di rilievo penale, ma per le quali il comandante di corpo non abbia formulato la richiesta di procedimento, permette di attenuare, nel caso in questione, la lamentata mancanza di gradualità nel passaggio dall'illecito disciplinare a quello penale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 147 cod. pen. mil. di pace). - V. la precedente massima A. Per la manifesta infondatezza di questione già proposta, ma sotto altri profili, nei confronti dell'art. 147 cod. pen. mil. di pace, v. O. n. 448/1992. red.: S.P.

    Art. 147 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 160/1993

    Questione infondata
    8 aprile 1993

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - V. o. n. 448/1992.

    Art. 147 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art147 · fonte del testo

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