Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1982 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma

secondo, c.p.m.p. (procedibilità) promosso con ordinanza emessa il 18

febbraio 1981 dal Tribunale militare territoriale di Torino, nel

procedimento penale a carico di Ballocco Giorgio, D'Aurelio Nicola e

Todisco Luigi, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 del 16

settembre 1981.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Todisco Luigi e D'Aurelio

Nicola, imputati rispettivamente del reato di alienazione di effetti di

vestiario militare (art. 165 c.p.m.p.) e di acquisto e ritenzione di

effetti militari (art. 166 c.p.m.p.), il Tribunale militare

territoriale di Torino con ordinanza 18 febbraio 1981, ha sollevato, in

relazione agli artt. 3 e 112 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del c.p.m.p., il quale

prevede che i reati per i quali la legge stabilisce la pena della

reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi e quelli

previsti dal n. 2 dell'art. 171 dello stesso codice sono puniti a

richiesta del comandante del Corpo o di altro ente superiore da cui

dipende il militare colpevole.

Nell'ordinanza il giudice a quo, dopo avere ricordato le pronunzie

di questa Corte nn. 42 del 1975 e 189 del 1976 con cui è stato escluso

il contrasto della detta disposizione con gli artt. 3, 24, 28, 52

Cost., fa riferimento altresì alla sent. 84/79 con cui, a suo dire,

questa Corte avrebbe riconsiderato, esaminando questione analoga, i

principi già affermati, ritenendo fondata, per contrasto con l'art.

112 Cost., la censura sollevata contro l'art. 378, terzo comma della

legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel testo modificato dalla legge 19

novembre 1921, n. 1688, secondo cui l'ingegnere capo del genio civile

"promuove" l'azione penale in alcuni casi di contravvenzione alle

disposizioni del Testo Unico delle leggi sulle opere idrauliche 25

luglio 1904.

Secondo il giudice a quo, con tale pronunzia questa Corte avrebbe

affermato che sono in contrasto con gli artt. 112 e 3 Cost. quelle

disposizioni normative che attribuendo ad altri organi diversi dal P.M.

la titolarità esclusiva e discrezionale dell'azione penale per taluni

reati, ne inibiscono l'esercizio al P.M. medesimo. Tale principio

sarebbe applicabile nella specie, per cui anche la richiesta di

procedimento di cui all'art. 260 c.p.m.p., attribuendo al comandante

del corpo invia esclusiva e discrezionale il potere di dare inizio

all'azione penale dovrebbe considerarsi in contrasto con gli invocati

precetti costituzionali.

In questa sede non vi è stata costituzione di parti e pertanto la

causa è stata assegnata per la decisione alla camera di consiglio ai

sensi degli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

Il Tribunale militare territoriale di Torino sostiene che questa

Corte, con la sent. n. 84/79, ritenendo l'illegittimità dell'esercizio

esclusivo dell'azione penale da parte di organi diversi dal P.M. per

contrasto con l'art. 112 Cost., avrebbe affermato principi applicabili

anche in relazione all'art. 260, secondo comma, c.p.m.p., secondo cui i

reati per i quali lo stesso codice stabilisce la pena non superiore nel

massimo a sei mesi di reclusione sono puniti a richiesta dell'autorità

amministrativa competente.

La tesi peraltro non può essere accolta e la questione deve essere

dichiarata non fondata.

Invero nella ricordata sentenza n. 84/79 questa Corte ha

chiaramente affermato che l'art. 112 Cost., facendo obbligo al P.M. di

esercitare l'azione penale "non vuole escludere che ad altri soggetti

possa essere conferito analogo potere", in quanto la ratio della norma

esclude soltanto che al P.M. possa essere sottratta la titolarità

dell'azione penale in ordine a determinati reati, nel senso che

l'ordinamento può conferire la titolarità dell'azione penale anche a

soggetti diversi dal P.M. a condizione che non si venga con ciò a

vanificare l'obbligo del P.M. medesimo di esercitarla (salvo che nelle

ipotesi costituzionalmente previste). E se in quella fattispecie la

Corte è pervenuta alla dichiarazione di illegittimità della norma

allora impugnata, ciò è avvenuto in conseguenza della interpretazione

della norma stessa da parte dei giudici a quibus, che avevano seguitato

a ritenere che la formula adottata dall'art. 378, terzo comma, della

legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, secondo cui, in determinati

casi, l'autorità amministrativa "promuove l'azione penale" attribuiva

all'autorità stessa la titolarità esclusiva e l'esercizio

discrezionale dell'azione penale, anche se la Corte, in precedenti

pronunzie, aveva adottato una interpretazione adeguatrice al riguardo,

affermando che l'espressione letterale della legge doveva essere intesa

nel senso che l'autorità amministrativa aveva facoltà di portare a

conoscenza dell'autorità giudiziaria fatti ritenuti penalmente

rilevanti, "senza che peraltro ciò potesse valere a limitare o

condizionare l'azione del P.M.".

La norma attualmente impugnata, invece, dispone soltanto che taluni

reati di lieve entità sono puniti a richiesta del comandante del Corpo

o dell'ente da cui il militare dipende. Tale statuizione, come questa

Corte ha già avuto modo di affermare in casi analoghi (sentt. nn.

22/59; 105/67; 104/74), stabilisce solamente una condizione per il

promovimento dell'azione stessa, il che, come pure la Corte ha ritenuto

con le menzionate pronunzie, non contrasta con l'art. 112 Cost., il

quale appunto, affermando l'obbligatorietà dell'azione penale, non

esclude che l'ordinamento stabilisca determinate condizioni per il

promovimento o la prosecuzione di essa, anche in considerazione degli

interessi perseguiti dalla pubblica amministrazione che, in ipotesi

particolari, possono consigliare l'adozione di consimile cautela. La

cui ratio nella specie è identificabile nella convenienza che, ai fini

dell'apprezzamento delle circostanze tutte del fatto, intervenga il

comandante più direttamente in grado di formulare un giudizio sulla

rilevanza del fatto medesimo e sulla personalità dell'agente.

La fondatezza della censura mossa sotto il profilo della pretesa

violazione dell'art. 3 Cost., che deriverebbe dall'esercizio del

lamentato potere discrezionale dell'autorità amministrativa, è poi

manifestamente esclusa sia dalle considerazioni sopra enunciate, che

rendono evidente la razionalità della disciplina impugnata, sia da

quanto questa Corte ha già avuto occasione di considerare a proposito

di analoga questione con l'ord. n. 60/78, riaffermando il consolidato

principio che la discrezionalità nell'applicazione della legge non

può dar luogo a disparità di trattamento apprezzabili sotto il

profilo della violazione del principio di eguaglianza ma, tutt'al più,

a mere disparità di fatto di per sé inidonee a determinare la

illegittimità del precetto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 260, secondo comma, Codice penale militare di pace, sollevata

in riferimento all'art. 112 della Costituzione, con ordinanza del

Tribunale militare territoriale di Torino del 18 febbraio 1981;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della detta norma sollevata con la menzionata ordinanza

in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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