[1](Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo).

[2]Il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o dell'aeromobile o del posto affidato al suo comando, non e' l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, e' punito con la reclusione militare non inferiore a un anno.

[3]Se dal fatto e' derivata la impossibilita' di salvare la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non e' inferiore a quindici anni.

[4]Se dal fatto e' derivata la morte di alcuna delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.

[5]La condanna importa la rimozione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art112 · fonte del testo

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